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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09640/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per somministrazioni di gas ed energia elettrica, oltre interessi e spese. L’ente locale ha proposto opposizione, accolta in primo grado; la creditrice ha quindi appellato, ma la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo non provata la sussistenza dell’impegno di spesa e valorizzando la mancata specifica contestazione delle fatture e dei documenti prodotti dall’ente e dal terzo. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l’onere di provare l’inesistenza dell’impegno di spesa e l’eventuale invalidità del rapporto dovesse gravare sul Comune, non su di essa, e contestando che la Corte d’appello avesse ritenuto provato il pagamento sulla base di documenti ritenuti unilateralmente formati; 2) nullità della sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibili le prove articolate dalla ricorrente, invocando il principio della vicinanza della prova e sostenendo che la questione non fosse stata correttamente apprezzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato: nell’opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale e resta gravato della prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore deve provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi; inoltre il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio di non contestazione, poiché le fatture prodotte non erano state specificamente contestate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una sentenza di primo grado, mentre il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze d’appello, contro quelle pronunciate in unico grado o nei casi espressamente previsti. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava sul creditore opposto; spetta invece al debitore provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere considerati ammessi e possono essere posti a base della decisione senza ulteriore prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è ammissibile nei limiti previsti dalla norma e non contro una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato o non resa in unico grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio si svolge come ordinario giudizio di cognizione: il creditore opposto mantiene la posizione di attore in senso sostanziale e resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito.
  • Il debitore opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa; tuttavia la mancata specifica contestazione dei fatti allegati e documentati dalla controparte li rende pacifici ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
  • Il principio di non contestazione opera anche quando la parte non controverte specificamente documenti idonei a dimostrare un fatto rilevante, fermo restando che il documento deve essere valutato nel suo contenuto probatorio complessivo.
  • Il ricorso per cassazione non è mezzo per impugnare una sentenza di primo grado, salvo i casi tassativi previsti dalla legge; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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