Cassazione Civile, Ordinanza n. 09640/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per somministrazioni di gas ed energia elettrica, oltre interessi e spese. L’ente locale ha proposto opposizione, accolta in primo grado; la creditrice ha quindi appellato, ma la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo non provata la sussistenza dell’impegno di spesa e valorizzando la mancata specifica contestazione delle fatture e dei documenti prodotti dall’ente e dal terzo. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l’onere di provare l’inesistenza dell’impegno di spesa e l’eventuale invalidità del rapporto dovesse gravare sul Comune, non su di essa, e contestando che la Corte d’appello avesse ritenuto provato il pagamento sulla base di documenti ritenuti unilateralmente formati; 2) nullità della sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibili le prove articolate dalla ricorrente, invocando il principio della vicinanza della prova e sostenendo che la questione non fosse stata correttamente apprezzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato: nell’opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale e resta gravato della prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore deve provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi; inoltre il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio di non contestazione, poiché le fatture prodotte non erano state specificamente contestate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una sentenza di primo grado, mentre il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze d’appello, contro quelle pronunciate in unico grado o nei casi espressamente previsti. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava sul creditore opposto; spetta invece al debitore provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere considerati ammessi e possono essere posti a base della decisione senza ulteriore prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è ammissibile nei limiti previsti dalla norma e non contro una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato o non resa in unico grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio si svolge come ordinario giudizio di cognizione: il creditore opposto mantiene la posizione di attore in senso sostanziale e resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito.
- Il debitore opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa; tuttavia la mancata specifica contestazione dei fatti allegati e documentati dalla controparte li rende pacifici ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
- Il principio di non contestazione opera anche quando la parte non controverte specificamente documenti idonei a dimostrare un fatto rilevante, fermo restando che il documento deve essere valutato nel suo contenuto probatorio complessivo.
- Il ricorso per cassazione non è mezzo per impugnare una sentenza di primo grado, salvo i casi tassativi previsti dalla legge; in difetto, il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
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