Sentenza del 31/01/2024 n. 2939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’invito al pagamento n. 829 del 2016 per la TARI dovuta dalla società per l’anno 2016. La contribuente aveva chiesto di escludere dalla tassazione le superfici sulle quali sosteneva di produrre prevalentemente rifiuti da imballaggi terziari, smaltiti autonomamente tramite società specializzate. La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 513 depositata il 24 novembre 2020, aveva accolto l’appello della società e riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione. Il Comune ha proposto sei motivi di cassazione: vizio di motivazione; errata esclusione degli imballaggi terziari dal servizio pubblico nonostante il regolamento comunale; contestazione della prova sulla prevalente produzione di tali rifiuti e richiesta di applicare le riduzioni per produzione promiscua; omessa pronuncia sugli obblighi dichiarativi; violazione delle regole informative TARI; infine, errata esclusione integrale della TARI, anziché della sola quota variabile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: la motivazione della CTR era comprensibile e la disciplina speciale degli imballaggi esclude l’assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani; i regolamenti comunali che dispongano tale assimilazione vanno disapplicati in parte qua. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, già esaminati dalla CTR sulla base della perizia e dei contratti di recupero. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati: benché la CTR avesse omesso di pronunciarsi sul profilo dichiarativo, la questione era infondata, poiché la società aveva presentato una dichiarazione che indicava rifiuti speciali non assimilabili smaltiti privatamente e, in caso di contestazione, la dichiarazione può essere integrata anche in giudizio. Il sesto motivo è stato accolto: l’esclusione dei rifiuti terziari giustifica l’esenzione dalla quota variabile della TARI, ma non dalla quota fissa, destinata a coprire i costi generali e indivisibili del servizio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Come allora già rilevato dalla Corte - con riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997 ma con conclusioni che, come anticipato, trovano conferma nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006 - i rifiuti da imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento), così che i regolamenti comunali che abbiano proceduto ad una tale assimilazione, vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario; ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Gli imballaggi terziari e i relativi rifiuti sono soggetti a un regime speciale di gestione attribuito a produttori e utilizzatori e non possono essere immessi nel normale circuito comunale dei rifiuti urbani. Il giudice tributario deve disapplicare il regolamento comunale nella parte in cui li assimila ai rifiuti urbani.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 646, 684, 685 e 686
Però, per come assume lo stesso ricorrente, nella fattispecie la dichiarazione era stata resa dalla contribuente, oltretutto con specifico riferimento a "rifiuti speciali non assimilabili al servizio comunale smaltiti da apposita ditta con servizio privato"; e, come rimarcato dalla Corte, mentre il difetto della dichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro - a riguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti - l'avvenuta presentazione, così come nella fattispecie, ne legittima l'integrazione, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio.
La presentazione di una dichiarazione TARI che segnali rifiuti speciali smaltiti privatamente consente al contribuente di integrarne le informazioni contestate anche nel corso del giudizio. L’omessa dichiarazione, invece, può essere sanata soltanto per il futuro, per gli anni d’imposta non ancora scaduti.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 651
Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.
Quando una superficie produce esclusivamente rifiuti speciali, smaltiti autonomamente, non è dovuta la quota variabile della TARI, collegata alla quantità di rifiuti conferiti o al servizio reso; resta dovuta la quota fissa, riferita ai costi generali del servizio.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2
Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.
La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile. La produzione e il conferimento effettivo dei rifiuti incidono sulla quota variabile; la quota fissa copre invece costi generali del servizio e può rimanere dovuta anche quando il contribuente non produce rifiuti urbani o assimilati.
Codice di procedura civile, art. 2697
Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre solo se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata; non basta contestare il modo in cui ha valutato le prove acquisite.
Codice di procedura civile, art. 115
E che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
La norma è violata se il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non è invece violata per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove di parte rispetto ad altre.
Codice di procedura civile, art. 384
Deve ritenersi consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.
Se la Corte rileva che il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi, ma la questione di diritto è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente senza rinvio.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi che ne compromettono l’esistenza o la comprensibilità, quali motivazione assente o apparente, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva; la mera insufficienza motivazionale non è censurabile.
Il richiamo a queste disposizioni era contenuto nel motivo di ricorso sulla nullità per difetto di motivazione, ma la Corte lo ha rigettato applicando il limite del sindacato sulla motivazione: la sentenza d’appello esponeva ragioni comprensibili e la doglianza riguardava, in sostanza, un errore di diritto.
Costituzione, art. 111, secondo comma
Il principio di ragionevole durata del processo, insieme all’economia processuale, giustifica la decisione diretta della questione di diritto infondata quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né inseriti nel normale circuito di raccolta comunale; un regolamento comunale che li includa va disapplicato dal giudice tributario nella parte incompatibile con il regime speciale.
- La prova che determinate superfici producono esclusivamente rifiuti speciali avviati a recupero autonomo può escludere la quota variabile della TARI, ma non elimina automaticamente la quota fissa, che finanzia i costi generali e indivisibili del servizio.
- La contestazione della valutazione delle prove non integra, da sola, violazione delle regole sull’onere probatorio o sull’utilizzo delle prove: in cassazione occorre denunciare un effettivo errore di ripartizione dell’onere o l’impiego di prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri del giudice.
- Una dichiarazione TARI già presentata, anche se contestata perché incompleta, può essere integrata durante il procedimento amministrativo o in giudizio; la mancanza originaria della dichiarazione può invece produrre effetti sananti soltanto per gli anni d’imposta futuri non ancora scaduti.
- L’omessa pronuncia su un motivo d’appello non impone sempre il rinvio: la Corte di cassazione può decidere direttamente se la questione è di diritto, infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
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