Sentenza del 31/01/2024 n. 2910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del notaio contro l’avviso di liquidazione notificato il 24 settembre 2015. L’avviso gli chiedeva la maggiore imposta principale di registro relativa all’enunciazione, nel verbale notarile di assemblea straordinaria della Peoplelink Srl per l’aumento di capitale, di un finanziamento soci non registrato, concesso dal socio B.B. L’unico motivo di ricorso, articolato in due profili, contestava sia l’esclusione della responsabilità solidale del notaio per l’imposta dovuta sull’atto enunciato, sia la valutazione secondo cui il verbale non riportava elementi sufficienti a integrare un’enunciazione tassabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha riconosciuto, in base ai principi delle Sezioni Unite, che il notaio può essere responsabile in solido per l’imposta principale dovuta sugli atti non registrati enunciati nell’atto da lui rogato; tuttavia, questo profilo non bastava a cassare la sentenza, sostenuta anche da un’autonoma ragione. Quanto alla completezza dell’enunciazione, la censura dell’Agenzia mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito, non una corretta interpretazione della norma, ed è stata dichiarata inammissibile; inoltre, l’accertamento era conforme a quello di primo grado e il ricorso non indicava differenze tra le due valutazioni. Il verbale menzionava il finanziamento, ma non elementi essenziali quali gratuità o onerosità, estremi della dazione e termini e modalità di restituzione. L’Agenzia è stata condannata a pagare al notaio le spese di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre a 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
in tal caso, ai sensi dell' art. 57 , comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 , il notaio che ha rogato o autenticato l'atto enunciante è responsabile per il pagamento dell'imposta in solido con le parti dell'atto stesso
Il notaio che rogita o autentica l’atto nel quale sono enunciati contratti verbali non registrati può rispondere in solido dell’imposta, quando ricorrono i presupposti della tassazione per enunciazione indicati dalla decisione.
Art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la tassazione per enunciazione ( d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 22 ) presuppone "l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato, la permanenza degli effetti di quest'ultimo"; e, in particolare, che l'atto enunciato sia apprezzabile "ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica"
La tassazione per enunciazione richiede che l’atto enunciato sia identificabile autonomamente dal contenuto dell’atto registrato, che vi sia identità delle parti e che gli effetti dell’atto enunciato permangano. Non è sufficiente un richiamo da cui il rapporto possa soltanto essere ricostruito mediante elementi esterni o accertamenti ulteriori.
Art. 10 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte ha esaminato la censura relativa alla responsabilità del notaio alla luce dell’interpretazione sistematica degli artt. 10 e 22 del decreto; il principio specifico sulla responsabilità solidale è ricondotto nella motivazione all’art. 57, comma 1.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa), laddove l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma
La violazione di legge riguarda l’errata interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma; non consente invece di contestare, sotto tale etichetta, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dal giudice di merito.
Art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
nell'ipotesi di "doppia conforme" (che ricorre nel caso di specie), il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 c.p.c. è inammissibile, ai sensi dell' art. 348-ter , ultimo comma, cod.proc.civ., se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
Quando la decisione di primo grado e quella d’appello sono conformi nella ricostruzione dei fatti, una censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra le differenze tra le due ricostruzioni.
Massime di principio
- Per tassare un atto non registrato menzionato in un atto notarile, la menzione deve permettere di identificarne autonomamente gli elementi essenziali senza ricorrere a documenti o circostanze esterni. Un semplice riferimento all’esistenza di un finanziamento, ricavato dalla contabilità, può non bastare.
- Se sussistono i presupposti della tassazione per enunciazione, il notaio che ha rogato l’atto enunciante può essere responsabile in solido con le parti per l’imposta dovuta; la responsabilità, però, non rende automaticamente tassabile ogni menzione di un rapporto preesistente.
- In Cassazione occorre distinguere la violazione della norma, che riguarda l’interpretazione della regola giuridica, dalla contestazione della valutazione dei fatti, che non può essere riproposta come semplice violazione di legge.
- Se la sentenza d’appello conferma quella di primo grado anche nella ricostruzione dei fatti, una censura basata sull’omesso esame di un fatto deve indicare le differenze tra le due decisioni; altrimenti può essere inammissibile.
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere il risultato, per ottenerne la cassazione il ricorrente deve contestarle tutte con censure ammissibili e fondate.
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