Sentenza n. 1552/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Spagna (domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 06.06.2024; nr domanda 39270)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla domanda di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Spagna, presentata tramite il portale Istanze on Line il 6 giugno 2024. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, essendo decorsi sia il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 sia il termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206 del 2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente chiedere integrazioni, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento di riconoscimento. Il termine massimo procedimentale è stato individuato dal giudice in quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Nonostante la scadenza dei termini, il Ministero è rimasto inerte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento dell'amministrazione. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza del privato, la titolarità di una situazione giuridica legittimante e la scadenza del termine procedimentale. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 750 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza del privato, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato; entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato dell'Unione europea deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
L'azione avverso il silenzio consente di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- In presenza di un'istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui si aggiungono tre mesi per decidere dalla presentazione della documentazione completa, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
- La persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine procedimentale, a fronte di un'istanza del privato e di una situazione giuridica legittimante, integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione giudiziale diretta all'accertamento dell'obbligo di provvedere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- Nella valutazione delle domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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