Cassazione Penale, Sentenza n. 39804/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare interdittiva (divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionale di ingegnere per 12 mesi) contestata per plurimi reati tributari, di truffa, riciclaggio e associazione. La difesa ha articolato quattro censure principali: 1) insufficienza dei gravi indizi per la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000), dovendosi provare sia l'inesistenza delle operazioni sia il dolo specifico di agevolare terzi nell'evasione; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per aver utilizzato atti e documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in sede di verifica tributaria senza che tali atti siano stati formalmente versati (o si fossero svolti atti tipici di polizia giudiziaria), con conseguente impossibilità per la difesa di contestarli; 3) difetto di adeguata motivazione e insufficienza di elementi per ritenere la partecipazione ad un'associazione (art. 416 c.p.), con richiesta di non rinnovare la valutazione indiziaria proposta dal giudice di merito; 4) assenza dell'esigenza cautelare di prevenzione (pericolo di reiterazione) perché i fatti contestati si sarebbero interrotti dal 2022, il ricorrente è incensurato e avrebbe manifestato volontà di allontanarsi dall'attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le richieste che miravano a una rivalutazione di merito dei gravi indizi (non consentita in sede di legittimità salvo manifesta illogicità) e infondati i motivi relativi al diritto di difesa sull'utilizzo degli atti tributari. La Corte ha confermato che: 1) il Tribunale del riesame ha adeguatamente esaminato e ricondotto in unità logica gli elementi indiziari (fatture, intercettazioni, rapporti con altre società) e ha motivato la sussistenza dei gravi indizi per le fattispecie contestate, compresa la partecipazione all'associazione di settore; 2) la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento tributario è utilizzabile in sede penale come notitia criminis e legittima valutazione cautelare, senza che ciò determini automaticamente una lesione delle garanzie difensive; 3) il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto e attuale sulla base del ruolo, delle competenze tecniche e della durata dell'attività illecita, nonché proporzionata la misura interdittiva; conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte richiama che sono necessari l'inesistenza dell'operazione e il dolo specifico di agevolare l'evasione fiscale di terzi, ma ammette la possibilità di desumere tali elementi anche da un convincente insieme di indizi (fatture, scostamenti economici, intercettazioni) valutati dal giudice di merito
Disciplina la 'gravità indiziaria' quale presupposto per le misure personali; la Corte ricorda che in cassazione il sindacato sulla valutazione degli indizi è limitato al controllo della completezza, congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione dei fatti
Stabilisce le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione); la Corte conferma che il pericolo può essere ricavato da elementi storici e dalla qualità professionale dell'indagato e non richiede che la condotta sia in atto al momento della decisione
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che la pluralità di condotte, le conversazioni intercettate e la struttura ripetuta delle illecite operazioni possano configurare, anche ai fini cautelari, la stabile partecipazione a un sodalizio finalizzato alla realizzazione di frodi tributarie
Norma sulla compensazione dei crediti tributari; nel caso è stata richiamata per evidenziare che crediti attestati e utilizzati in compensazione possono risultare inesistenti o il frutto di operazioni fittizie e assumere rilievo penale
Riferimento alla fattispecie di riciclaggio/impiego di proventi illeciti; la Corte fa riferimento alla contestazione dell'impiego di somme in attività speculative (criptovalute) allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino)
Principio secondo cui in materia di misure cautelari la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito riguardo ai gravi indizi, senza sostituirsi alla valutazione di merito
Giurisprudenza consolidata sulla utilizzabilità degli atti di polizia tributaria (es. Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, Arosio)
Principio secondo cui gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante accessi, ispezioni e verifiche amministrative sono utilizzabili in sede penale come notitia criminis, a prescindere dalla formale applicabilità delle garanzie della polizia giudiziaria durante le attività tributarie
Art. 27, secondo comma Cost.; richiamo a art. 5 CEDU
Richiamati come parametri costituzionali ed europei che impongono il principio del minor sacrificio della libertà personale e la necessità di proporzionalità delle misure; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia rispettato tali parametri nella scelta e nella durata della misura interdittiva
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato sulla gravità indiziaria è limitato: la Corte verifica solo la completezza, la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione dei fatti o la rivalutazione delle prove
- La documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento tributario può essere utilizzata in sede penale come notitia criminis; l'assenza di un verbale tributario formale non esclude automaticamente la utilizzabilità degli atti in sede penale
- Per la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) occorrono sia l'inesistenza delle operazioni sia il dolo specifico di agevolare l'evasione fiscale di terzi, ma entrambi gli elementi possono essere desunti da un quadro probatorio indiziario concordante (fatture, scostamenti economici, intercettazioni)
- La qualificazione di partecipazione ad un'associazione (art. 416 c.p.) può essere sostenuta in sede cautelare mediante la valutazione di conversazioni intercettate, ripetitività e sistematicità delle condotte e collegamenti con altri soggetti e società; l'interpretazione delle intercettazioni è attività di merito difficilmente sindacabile in cassazione salvo palesi illogicità
- Il pericolo di reiterazione (esigenza cautelare) può essere motivato anche sulla base di fatti passati se emerge una prognosi attuale fondata sulla natura, durata e professionalità nell'esecuzione dei reati; non è necessario che l'attività illecita sia in atto al momento della decisione
- Le censure formali sul mancato coinvolgimento difensivo durante accertamenti tributari hanno rilievo limitato quando gli atti di polizia tributaria contengano elementi che, per la loro natura, costituiscono notitia criminis utilizzabile
- Nella scelta e nella durata delle misure interdittive il giudice deve osservare il principio del minor sacrificio della libertà personale e la proporzionalità, ma la valutazione di tali profili è rimessa principalmente al giudice di merito
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