Sentenza n. 2553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1282/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimi l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White List. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 92 del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, sviamento e difetto di istruttoria; disparità di trattamento rispetto a un’altra società, costituita da componenti della medesima famiglia, iscritta nella White List dalla Prefettura di Palermo; illegittimità derivata del provvedimento della Camera di Commercio. L’appellante ha contestato, in particolare, la rilevanza dei rapporti familiari, delle cointeressenze societarie e dei provvedimenti di prevenzione riguardanti alcuni soci e familiari, nonché l’utilizzabilità di vicende risalenti e l’asserita mancata considerazione di elementi favorevoli, quali l’incensuratezza e dichiarazioni attestanti l’estraneità a contesti criminali. Ha inoltre richiamato presunti vizi dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Palermo in procedimenti di prevenzione e ha sostenuto la sovrapponibilità della propria posizione a quella di altra società non colpita da interdittiva.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i fatti posti a fondamento dell’interdittiva dovessero essere valutati nella loro dimensione storica, autonomamente rispetto alle valutazioni compiute dal giudice penale nei procedimenti di prevenzione, stante la diversità dei presupposti e l’autonomia del giudizio amministrativo antimafia. Le vicende riguardanti alcuni componenti della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo non potevano determinare automaticamente l’invalidità di tutti i provvedimenti adottati da quell’organo, in assenza di connessioni dirette e concrete con i singoli pronunciamenti. Il Collegio ha confermato che gli elementi indiziari devono essere valutati unitariamente e secondo una prognosi induttiva, non atomisticamente. Nel caso concreto, la compagine sociale, i rapporti di parentela con soggetti gravati da elementi controindicati, le partecipazioni in società confiscate e le cointeressenze imprenditoriali con ambienti di criminalità organizzata costituivano un quadro plurimo e convergente, idoneo a fondare il pericolo di infiltrazione. Il pericolo non richiede la prova dell’adesione intenzionale dell’imprenditore, potendo derivare anche da una contiguità soggiacente; tuttavia, nel caso esaminato, la prognosi era stata fondata su elementi ulteriori rispetto al mero rapporto familiare, consistenti in stabili e non occasionali cointeressenze imprenditoriali funzionali agli interessi criminali. La risalenza temporale dei fatti non ne escludeva il valore, considerata la loro gravità e continuità. L’intervento dei soci nel procedimento di prevenzione, pur essendo in sé esercizio legittimo del diritto di difesa, assumeva rilievo nel contesto complessivo quale elemento incompatibile con la prospettata estraneità agli interessi economici considerati. Non era sufficiente la costituzione di una nuova società formalmente distinta per interrompere il nesso inferenziale derivante dalle relazioni e dalle condotte pregresse. L’incensuratezza e le dichiarazioni favorevoli non erano incompatibili con la possibilità di condizionamento dell’attività imprenditoriale. Il motivo sulla disparità di trattamento è stato dichiarato anzitutto inammissibile per difetto di specificità, poiché riproponeva la censura di primo grado senza criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; in ogni caso è stato ritenuto infondato, non essendo stata dimostrata la piena sovrapponibilità delle situazioni. Il motivo di illegittimità derivata è stato respinto per conseguenza. Spese compensate.
Norme richiamate
La disciplina dell’informazione antimafia consente una valutazione prefettizia prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa sulla base di elementi sintomatici e indiziari, valutati secondo un giudizio induttivo.
La disposizione è richiamata quale base normativa del potere prefettizio esercitato mediante l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White List.
L’appello deve contenere motivi specifici, rivolti contro le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di primo grado è inammissibile.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite, compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale fondamento della compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Ai fini dell’interdittiva antimafia, gli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione devono essere valutati unitariamente e secondo una prognosi induttiva, applicando il criterio per cui elementi singolarmente insufficienti possono assumere rilevanza decisiva se considerati nel loro insieme.
- Il rapporto di parentela, isolatamente considerato, non è sufficiente a fondare l’interdittiva antimafia; può tuttavia assumere valore prognostico quando sia collegato, attraverso elementi concreti, all’attività economica e a stabili cointeressenze imprenditoriali con soggetti o ambienti della criminalità organizzata.
- L’interdittiva antimafia non richiede necessariamente la prova dell’adesione intenzionale dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione: il pericolo può derivare anche da una contiguità soggiacente, purché il giudizio prefettizio sia fondato su elementi concreti, plurimi e convergenti.
- La risalenza temporale degli elementi indiziari non ne esclude automaticamente il valore ai fini dell’interdittiva antimafia, quando i fatti siano obiettivamente gravi e inseriti in una dinamica non occasionale ma continuativa.
- Nel giudizio d’appello amministrativo, il motivo che si limiti a riprodurre la censura formulata in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di appello.
- La mera costituzione di una nuova società formalmente distinta non interrompe necessariamente il quadro inferenziale relativo al rischio di infiltrazione mafiosa, quando la compagine sociale e le cointeressenze imprenditoriali evidenzino la continuità sostanziale delle relazioni rilevanti.
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