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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28233/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria di una grande impresa siderurgica per un credito derivante da forniture e lavori di ripristino di rulli, tamburi, alberi e lamiere vaglianti rivestiti in gomma, destinati a vari impianti dello stabilimento. La creditrice chiedeva l’ammissione in prededuzione dell’intero importo; il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo, ritenendo non integrati i presupposti della prededuzione prevista dalla disciplina speciale. In sede di opposizione il Tribunale riconosceva la prededuzione solo per una parte del credito, limitandola alle prestazioni ritenute afferenti agli impianti deputati alla produzione del cd. primo acciaio (area a caldo), e negandola per le altre forniture. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: 1) violazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. per avere il Tribunale interpretato restrittivamente la norma sulla prededuzione, sostenendo che "impianti produttivi essenziali" dovessero coincidere con l’intero stabilimento e non solo con l’area a caldo; 2) violazione dell’art. 99 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che, applicando il principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare il reparto di destinazione delle forniture gravasse sulla società in amministrazione straordinaria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la resistente avrebbe riconosciuto in memoria che una parte consistente del credito riguardava forniture destinate ai reparti del primo acciaio e dunque prededucibili.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l’impostazione del Tribunale secondo cui la prededuzione prevista dalla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria dell’impresa siderurgica è di stretta interpretazione e riguarda solo le prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, intesi come quelli del ciclo del cd. primo acciaio (area a caldo). Ha quindi escluso che la nozione possa estendersi all’intero stabilimento o a fasi produttive diverse. Ha inoltre affermato che l’inerenza delle forniture agli impianti essenziali costituisce fatto costitutivo del diritto alla prededuzione e che, pertanto, l’onere della prova gravava sulla creditrice, senza che il principio di vicinanza della prova potesse ribaltarlo. Infine, ha ritenuto inammissibile/infondato il terzo motivo perché non denunciava un fatto storico omesso, ma una mera argomentazione difensiva, e comunque non rispettava il requisito di autosufficienza per mancata trascrizione dei passaggi rilevanti della documentazione richiamata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della resistente; confermato l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003

    prededuzione per prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali

    norma eccezionale e di stretta interpretazione; la prededuzione spetta solo per prestazioni effettivamente riferibili agli impianti essenziali del ciclo del primo acciaio, non all’intero stabilimento

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017

    funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA

    la disposizione interpretativa aggiunge un ulteriore profilo per i crediti delle imprese di autotrasporto, ma non è applicabile a un’impresa diversa dall’autotrasporto

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere un’interpretazione letterale e teleologica più ampia della norma sulla prededuzione

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che non impedisce l’interpretazione estensiva delle norme eccezionali; la Corte non accoglie l’assunto

  • art. 99 l.fall.

    richiamato per censurare la distribuzione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 2697 c.c.

    l’inerenza delle forniture agli impianti essenziali è fatto costitutivo della prededuzione e grava sul creditore l’onere di provarla

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei primi due motivi per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare la sede processuale dei documenti e trascrivere i passaggi rilevanti, altrimenti difetta di specificità e autosufficienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La prededuzione prevista da una disciplina speciale in materia concorsuale ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente; essa spetta solo quando il credito sia funzionalmente collegato alle prestazioni espressamente contemplate dalla norma.
  • Quando la norma collega la prededuzione alla necessità di garantire la continuità di impianti produttivi essenziali, il riferimento va individuato nel perimetro degli impianti effettivamente essenziali secondo il ciclo produttivo considerato, non nell’intero complesso industriale se la ratio della disposizione è più circoscritta.
  • Il principio di vicinanza della prova non deroga all’art. 2697 c.c.: esso serve a individuare, in presenza di ambiguità, quale parte debba provare i fatti costitutivi e quali quelli impeditivi, ma non sposta l’onere di provare il fatto costitutivo del proprio credito.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la sussistenza dei presupposti per la prededuzione è un fatto costitutivo del diritto del creditore e deve essere provata da chi la invoca.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di deduzioni, argomentazioni o prospettazioni difensive.
  • Per dolersi dell’omesso esame di documenti o della non contestazione di un fatto, il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l’onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo i passaggi rilevanti e indicando la sede processuale degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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