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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22948/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni e oneri accessori relativi alla locazione di un immobile e di un posto auto in Torino. In primo grado il tribunale, dopo una prima consulenza tecnica dichiarata nulla per asserita violazione del contraddittorio e una seconda consulenza, aveva ritenuto che il conduttore avesse eseguito pagamenti in eccesso e che, operata la compensazione, non residuasse credito del locatore. In appello, proposto dagli eredi della locatrice, la corte territoriale riformava parzialmente la decisione e condannava la società conduttrice al pagamento di somme. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello; 2) violazione degli artt. 112, 177, 101, 132 c.p.c. e vizi della sentenza per avere la corte d'appello riesaminato d'ufficio la nullità della prima c.t.u., ritenuto ammissibili documenti acquisiti nella prima consulenza, escluso la violazione del contraddittorio nella c.t.u. e omesso l'esame delle risultanze della seconda c.t.u.; 3) contraddittorietà della motivazione per avere negato efficacia confessoria/ricognitiva ai pagamenti eseguiti dopo due sfratti per morosità; 4) violazione degli artt. 61, 115, 116 c.p.c. per avere fatto affidamento su una c.t.u. che avrebbe svolto valutazioni giuridiche e utilizzato criteri di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c.; 5) vizi motivazionali e violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, ritenute liquidate sulla base di conteggi errati e con indebita riduzione della soccombenza reciproca. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi: il primo e il secondo e il quarto per difetto di specificità/autosufficienza e per richiesta di un non consentito riesame del merito e delle valutazioni peritali; il terzo perché il pagamento effettuato per evitare lo sfratto non integra, di per sé, un riconoscimento di debito e la corte di merito aveva correttamente ricostruito i rapporti dare-avere; il quinto perché la compensazione parziale delle spese per soccombenza reciproca era legittima e non richiedeva la motivazione pretesa dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società conduttrice. Ha ritenuto inammissibili i motivi concernenti l'inammissibilità dell'appello, la gestione della c.t.u. e l'omesso esame delle risultanze peritali, per difetto di specificità e autosufficienza, nonché perché diretti a sollecitare un riesame del merito. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al preteso riconoscimento di debito mediante i pagamenti effettuati dopo gli sfratti per morosità, osservando che il pagamento era finalizzato a evitare la convalida dello sfratto e non implicava necessariamente una ricognizione dell'entità del debito. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, affermando che la compensazione parziale per reciproca soccombenza era consentita e che la relativa misura non era sindacabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; in cassazione la censura sulla sua asserita inammissibilità richiede la puntuale riproduzione del contenuto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, secondo il principio di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere dedotta in modo generico, senza trascrivere i motivi di appello e il contesto processuale rilevante.

  • art. 177 c.p.c.

    La censura relativa alla ammissibilità di documenti acquisiti nel corso della consulenza tecnica deve essere supportata dalla specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto.

  • art. 101 c.p.c.

    La dedotta lesione del contraddittorio va allegata con riferimenti specifici alle operazioni peritali e agli atti processuali rilevanti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale oggi deducibile è solo quello dell'anomalia motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una critica generica o meramente valutativa della motivazione.

  • art. 61 c.p.c.

    La scelta di ricorrere alla consulenza tecnica e la valutazione delle sue risultanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La contestazione della valutazione delle risultanze peritali non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato con riferimento al criterio di imputazione dei pagamenti utilizzato nella prima consulenza tecnica, oggetto di critica della ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza; la compensazione parziale per soccombenza reciproca è legittima nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione per reciproca soccombenza non richiede una motivazione sulla misura della compensazione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Sono stati invocati i diversi vizi di legittimità, ma la Corte ha escluso che le censure superassero i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 369 c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti in sede di legittimità, pena improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale ai sensi della norma sul rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte richiama il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di specificare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali rilevanti, trascrivendoli nei limiti necessari a rendere intelligibile la censura.
  • La critica alla sentenza di merito che abbia valutato una consulenza tecnica d'ufficio non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio: in cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti.
  • La valutazione circa la sussistenza della violazione del contraddittorio nelle operazioni peritali e circa l'utilità della consulenza tecnica rientra, di regola, nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il pagamento eseguito dal debitore dopo intimazione di sfratto per morosità, quando sia finalizzato a evitare la convalida dello sfratto, non integra automaticamente un riconoscimento dell'intero debito, dovendo valutarsi la concreta volontà e funzione dell'atto.
  • La compensazione parziale delle spese per soccombenza reciproca è legittima quando ciascuna parte risulti vittoriosa solo in parte; la misura della compensazione, nei limiti della disciplina applicabile, non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • L'impugnazione che contesti il rigetto di un'eccezione di inammissibilità dell'appello deve riprodurre il contenuto dell'atto di appello e indicare in modo puntuale perché esso sarebbe specifico, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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