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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22961/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso una decisione di primo grado, in una controversia relativa a un avviso di rettifica di valore e di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale connesso alla compravendita di un fabbricato con terreno pertinenziale. L'atto era stato riqualificato dall'Ufficio, ai fini dell'imposta di registro, come compravendita di area edificabile ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Dopo l'emanazione di una cartella di pagamento, la contribuente ha depositato memoria rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter), chiedendo la sospensione del giudizio; successivamente ha documentato l'integrale pagamento del debito rateizzato e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento, rinunciando al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita mediante definizione agevolata e che, per effetto dell'integrale pagamento del debito rateizzato, era sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito. Ha inoltre posto definitivamente le spese a carico della parte che le aveva anticipate ed ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato come base della riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro in termini di compravendita di area edificabile.

  • art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Richiamato quale norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter), che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Contributo unificato

    c.d. "doppio contributo unificato"

    La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile alla definizione agevolata con estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La definizione agevolata del debito tributario, quando comporti l'integrale pagamento del carico e la rinuncia al ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese di lite restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate, secondo il principio richiamato dalla Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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