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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22972/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto alla società il pagamento dell'Ici per l'anno 2010 su alcune aree edificabili. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente all'eccezione relativa al presunto versamento dell'imposta sui fabbricati fatiscenti insistenti sulle aree e oggetto di recupero edilizio, annullando l'avviso. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, respingendo l'appello del comune. Il comune ha poi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando di avere raggiunto un accordo con la società sulla pretesa tributaria; la rinuncia è risultata accettata dalla controparte con verbale di conciliazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata o comunicata alle parti costituite nelle forme prescritte, è atto unilaterale ricettizio che comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio: non richiede accettazione della controparte per produrre effetti, ma deve essere portata a conoscenza delle parti costituite secondo le forme previste; in tal caso determina l'estinzione del giudizio.
  • Se la rinuncia non è rituale, essa è comunque idonea a far venir meno l'interesse al ricorso e può condurre a una declaratoria di inammissibilità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di prelievo tributario insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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