Cassazione Civile, Ordinanza n. 22977/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto per la società le funzioni di dipendente, direttore generale e amministratore delegato ha chiesto l'ammissione allo stato passivo, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., di un credito di euro 173.679,62 a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto. La società in amministrazione straordinaria, per il tramite dei commissari straordinari, ha contestato la domanda deducendo l'inadempimento degli obblighi inerenti alle cariche rivestite dall'istante. Parallelamente, la società ha promosso separata azione di responsabilità nei confronti del medesimo soggetto e di altri amministratori, sindaci e società di revisione per il risarcimento dei danni derivanti, tra l'altro, da pagamenti preferenziali, pagamenti postergati, finanziamenti infragruppo e mancata adozione di provvedimenti dopo la perdita del patrimonio sociale. Il Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio di opposizione allo stato passivo ritenendo rilevante un'eccezione di compensazione tra il credito del ricorrente e il controcredito risarcitorio della società. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1243 c.c., perché il controcredito non sarebbe stato certo, liquido ed esigibile, essendo ancora controverso in altro giudizio; 2) violazione dell'art. 545 c.p.c., sostenendo che, anche ove esistente, il credito della società sarebbe stato compensabile solo nei limiti del quinto; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c., perché la sospensione necessaria sarebbe stata disposta senza i presupposti di pregiudizialità tecnica richiesti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, cassando l'ordinanza del Tribunale di Roma e rinviando la causa al medesimo Tribunale perché prosegua il giudizio di opposizione allo stato passivo. Ha ritenuto che non vi fosse una vera eccezione di compensazione nel giudizio di opposizione, ma solo una difesa di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha inoltre affermato che il controcredito risarcitorio, essendo oggetto di separato giudizio ancora pendente, non aveva i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per la compensazione e, comunque, non poteva giustificare la sospensione del processo. È stato quindi escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 295 c.p.c.; il secondo motivo è rimasto assorbito. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del privilegio invocato sul credito per retribuzioni e trattamento di fine rapporto.
la compensazione richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile; se il controcredito è controverso in altro giudizio non può essere pronunciata la compensazione né disposta la sospensione in base a tale pretesa.
motivo assorbito; il ricorrente invocava la parziale impignorabilità/compensabilità del credito retributivo nei limiti di legge.
la sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica e non una mera dipendenza logica; in presenza della disciplina speciale sulla compensazione non può essere utilizzata per attendere l'esito di altro giudizio sul controcredito.
richiamato nel contesto della verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto alla comunicazione dell'ordinanza.
richiamato per affermare il raggiungimento dello scopo del deposito telematico successivamente rinnovato.
l'eccezione sollevata dai commissari è stata qualificata come mera eccezione di inadempimento, non come domanda/eccezione di compensazione.
eventuale riunione dei giudizi come rimedio organizzativo, ove ne ricorrano i presupposti, ma non sospensione necessaria.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
non utilizzabile per disporre la sospensione quando opera la disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.
art. 111 Cost.
la ragionevole durata del processo e la sollecita definizione della controversia prevalgono, nella prospettiva indicata dalla Corte, sull'esigenza di evitare possibili contrasti tra giudicati.
artt. 1218, 2043, 2393, 2394, 2394-bis, 2407 c.c.
norme richiamate dalla società nell'azione risarcitoria separata nei confronti degli organi sociali e dei sindaci.
art. 8, comma 1, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
norma richiamata nell'azione di responsabilità promossa dalla società in amministrazione straordinaria.
norma richiamata dalla società nell'azione risarcitoria separata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la sospensione del processo non può essere disposta per attendere l'esito di un separato giudizio sul controcredito se tale controcredito non sia già certo, liquido ed esigibile.
- Se la parte convenuta oppone soltanto l'inadempimento della controparte per ottenere il rigetto della domanda, senza formulare una vera domanda o eccezione di compensazione, il giudice non può trattare la difesa come se fosse un controcredito compensabile.
- La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere; non è consentito fondarla su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un altro giudizio pendente.
- Quando la controversia principale e quella sul controcredito dipendono dalla medesima vicenda, la connessione può eventualmente giustificare una riunione dei procedimenti, ma non integra automaticamente il presupposto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica, cioè una questione che debba essere definita con efficacia di giudicato; se il giudice della causa pregiudicata può risolverla incidentalmente, la sospensione non è ammissibile.
- In tema di impugnazioni, chi eccepisce la tardività del ricorso deve dimostrare la decorrenza del termine breve producendo la copia autentica del provvedimento e la relata di notificazione, senza equipollenti.
- Un esito negativo del deposito telematico dovuto a errore tecnico non necessariamente imputabile al difensore può consentire la rimessione in termini, se il deposito è poi rinnovato entro il tempo ragionevolmente necessario e risulta raggiunto lo scopo dell'atto.
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