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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento di maggiori imposte ipotecaria e catastale, oltre a sanzione, in relazione al conferimento di immobili di proprietà del contribuente in un trust autodichiarato, stipulato con atto notarile. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che, in un trust autodichiarato, non vi sia un vero trasferimento di proprietà dal disponente a un soggetto diverso, poiché settlor e trustee coincidono e l’operazione avrebbe soltanto funzione segregativa e di destinazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulle imposte ipotecaria e catastale, per avere la sentenza ritenuto soggetta a imposizione proporzionale la dotazione del trust nonostante l’assenza di trasferimento di proprietà; 2) violazione della disciplina sanzionatoria tributaria, per il mancato riconoscimento dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla motivazione della sentenza di primo grado; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla motivazione dell’atto e al dovere di motivazione degli atti tributari. La Corte di merito aveva ritenuto imponibile in misura proporzionale la dotazione del trust e applicabile la sanzione, riformando in senso sfavorevole la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando l’atto impositivo. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, in ragione del consolidamento nel corso del processo dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 47-53, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262

    istituzione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione di vincoli di destinazione

    la disposizione va letta in senso restrittivo, collegando l’imposizione a un effettivo trasferimento di ricchezza e non alla mera costituzione del vincolo

  • art. 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    richiamato per escludere l’imposizione proporzionale in mancanza di un effettivo trasferimento di proprietà o di diritti reali immobiliari

  • art. 1 Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    usato nel contesto della disciplina dell’imposta ipotecaria, che richiede un trasferimento rilevante ai fini della tassazione proporzionale

  • art. 4 Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    l’imposta proporzionale è dovuta per atti che importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari; il trust autodichiarato non integra tale presupposto

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    invocato dal ricorrente ai fini dell’esimente per obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    invocato dal ricorrente ai fini dell’esimente per obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato

    la sanzione era stata irrogata per l’omesso pagamento delle imposte ritenute dovute

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su specifici motivi di appello

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma che impone un contenuto motivazionale della decisione tributaria

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari

  • art. 53 Cost.

    richiamato come criterio per collegare l’imposizione a un indice reale di capacità contributiva e a un trasferimento effettivo di ricchezza

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato, la mera costituzione del vincolo di destinazione e la dotazione patrimoniale non integrano, di per sé, un trasferimento imponibile ai fini delle imposte indirette se non vi è un effettivo e stabile passaggio di ricchezza.
  • Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono un atto che importi trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari; se l’atto ha funzione solo segregativa e strumentale, la tassazione deve essere in misura fissa.
  • Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il presupposto impositivo non è la mera costituzione del vincolo, ma l’attribuzione patrimoniale stabile che realizza un reale incremento di ricchezza in capo al beneficiario.
  • Nel trust, il trasferimento dal disponente al trustee è fiscalmente neutro quando è strumentale e temporaneo, poiché il trustee non acquisisce un vantaggio patrimoniale definitivo ma solo poteri di gestione e amministrazione finalizzati allo scopo del trust.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nel corso del giudizio, la Corte può compensare le spese di lite anche se accoglie il ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte ipotecaria e catastale
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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