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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22978/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per euro 2.324,61 emessa in relazione a un avviso di liquidazione ormai definitivo per imposte di registro, ipotecaria e catastale. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione. Il giudice di appello ha ritenuto che, poiché il contribuente contestava l’omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione, fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e rimettere la causa al primo giudice. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992 per ultrapetizione, poiché l’unico motivo di appello dell’agente della riscossione riguardava solo l’irregolarità della notifica dell’atto di appello presso la sede secondaria invece che presso la sede legale; 2) violazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 14, 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che l’omessa notifica dell’atto presupposto integra un vizio procedurale che si propaga alla cartella, senza necessità di integrazione del contraddittorio verso l’ente impositore, non configurandosi litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, nelle controversie sulla cartella di pagamento fondate sulla mancata notifica o invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario. Ha inoltre ribadito che l’agente della riscossione ha soltanto la facoltà/onere di chiamare in giudizio l’ente impositore nelle controversie che investono il merito della pretesa, mediante una litis denuntiatio di natura sostanziale ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999. Ne è derivato che il rilievo del difetto di integrazione del contraddittorio, in assenza di specifica doglianza dell’appellante, costituiva pronuncia extra petita e rendeva invalida la sentenza di appello. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il giudice di appello non poteva rilevare d’ufficio un difetto di integrazione del contraddittorio non dedotto con specifica doglianza, pena ultrapetizione.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione ai limiti del devolutum nel giudizio di appello tributario e alla censura di ultrapetizione.

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Attribuisce all’agente della riscossione, nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o validità degli atti esecutivi, un dovere/facoltà di chiamata dell’ente impositore con funzione di litis denuntiatio sostanziale, non subordinata ad autorizzazione giudiziale.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte esclude che, nelle controversie sulla mancata notifica dell’atto presupposto, sussista un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato a sostegno della tesi secondo cui l’impugnazione della cartella per vizio dell’atto presupposto riguarda un vizio procedurale che si propaga all’atto successivo.

  • art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    È evocato nella doglianza del ricorrente per escludere la rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    È richiamato nelle censure di violazione di legge, ma senza autonoma elaborazione rispetto ai principi processuali applicati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Indicato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, quale giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando si contesta una cartella di pagamento deducendo la mancata notifica o l’invalidità dell’atto impositivo presupposto, il contribuente può rivolgersi indifferentemente all’ente impositore o all’agente della riscossione, senza che tra essi vi sia litisconsorzio necessario.
  • La mancata notifica dell’atto presupposto costituisce un vizio procedurale che si trasmette alla cartella successiva per invalidità derivata; non comporta, di per sé, l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.
  • L’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 configura, nelle controversie non limitate alla regolarità formale degli atti esecutivi, un onere/facoltà di chiamata in causa dell’ente impositore in capo all’agente della riscossione, avente natura di litis denuntiatio sostanziale.
  • Il giudice non può pronunciare sulla necessità di integrazione del contraddittorio oltre i limiti devoluti dall’impugnazione: un rilievo officioso in assenza di specifica doglianza può integrare ultrapetizione.
  • La questione relativa alla legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio non impone automaticamente la partecipazione dell’ente titolare del credito, ma resta risolvibile come problema di legittimazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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