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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22976/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nel decreto di estinzione n. 5768/2024 della Corte di cassazione, sostenendo che il provvedimento avesse erroneamente qualificato la vicenda come rinuncia al ricorso con condanna alle spese, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della pretesa tributaria. In particolare, ha dedotto di avere impugnato un avviso di accertamento relativo all'addizionale erariale della tassa automobilistica 2013, di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 231-252, della L. 197/2022, e di avere documentato la domanda e la presa in carico da parte del concessionario. Ha invocato l'art. 1, comma 198, L. 197/2022, assumendo che, a perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio dovesse essere dichiarato estinto e le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha ritenuto di poter interpretare l'istanza di correzione come istanza di fissazione dell'udienza e quindi di decisione ai sensi dell'art. 391, terzo comma, c.p.c., ha verificato la ritualità della procedura e la prova della definizione agevolata e dei pagamenti effettuati, e ha concluso per l'estinzione del giudizio con disciplina delle spese conforme alla legge speciale, compensando le spese del procedimento di estinzione per il venir meno dell'interesse a ricorrere dovuto alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta nei suoi effetti sostanziali, qualificando l'istanza come domanda di decisione e prendendo atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle spese del procedimento estintivo in ragione del venir meno dell'interesse a ricorrere per effetto della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta sintetica di definizione del giudizio può essere seguita, in mancanza di istanza di decisione, dalla declaratoria di rinuncia al ricorso e dal provvedimento di estinzione secondo il meccanismo previsto dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    Il decreto di estinzione emesso in cassazione ha la medesima funzione della sentenza o dell'ordinanza che attestano il fenomeno estintivo; avverso il decreto presidenziale, in luogo della revocazione, è esperibile l'istanza di fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni, quale rimedio non impugnatorio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato come rimedio di revocazione contro sentenze o ordinanze, distinto dall'istanza di fissazione dell'udienza prevista per il decreto presidenziale di estinzione.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità generale di rimessione in termini in relazione al termine perentorio per chiedere la fissazione dell'udienza.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    Costituiscono la disciplina della definizione agevolata della pretesa tributaria invocata dal ricorrente.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    Il perfezionamento della definizione agevolata comporta la declaratoria di estinzione del procedimento.

Massime di principio

  • L'istanza con cui la parte chiede di correggere il decreto di estinzione della Cassazione può essere letta, se compatibile con il suo contenuto sostanziale, come istanza di fissazione dell'udienza e di decisione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., quando la contestazione riguarda la disciplina delle spese o la qualificazione dell'estinzione.
  • Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., il decreto di estinzione emesso in assenza di istanza di decisione produce gli effetti propri del provvedimento che chiude il giudizio per causa estintiva; il rimedio previsto dall'ordinamento è l'istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione, termine perentorio salvo eventuale rimessione in termini.
  • La definizione agevolata della pretesa tributaria, se validamente presentata, presa in carico e accompagnata dai pagamenti dovuti, determina l'estinzione del giudizio relativo alla pretesa stessa e incide sulla regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di bilancio 2023.
  • Quando dagli atti risulta il perfezionamento della procedura di definizione agevolata e il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese secondo la normativa speciale, prescindendo da una rinuncia espressa al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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