Cassazione Civile, Ordinanza n. 34461/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento IRPEF per il 2008 con metodo sintetico, fondato su un incremento patrimoniale ritenuto pari a 1/5 del prezzo di un terreno acquistato nel 2010 per euro 600.000. Il contribuente aveva sostenuto che l'operazione fosse in realtà una vendita solo apparente e che il bene gli fosse stato donato dalla zia, senza effettivo pagamento del prezzo, allegando che l'assegno emesso non era stato incassato né addebitato sul conto. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la documentazione bancaria e la dichiarazione resa dall'alienante dimostrassero l'assenza di esborso e la simulazione della compravendita. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e di varie norme sulla simulazione, sostenendo che la CTR abbia erroneamente attribuito alla dichiarazione dell'alienante valore di controdichiarazione e trascurato che la donazione dissimulata da compravendita non è opponibile al Fisco; con il secondo lamenta violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando sia che il mancato incasso dell'assegno basti da solo a provare la simulazione, sia che fossero irrilevanti le ragioni addotte per la dissimulazione. La Cassazione rigetta il primo motivo ma accoglie il secondo, rilevando che la CTR ha dato rilievo decisivo a elementi non sufficienti da soli a vincere la presunzione legale relativa derivante dal redditometro e ha qualificato come controdichiarazione una dichiarazione dell'alienante senza sottoporla a un vaglio critico come elemento indiziario; perciò cassa la sentenza con rinvio alla CTR Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ritiene infondato il primo motivo perché l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 consente al contribuente di provare che l'incremento patrimoniale è solo apparente e che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche deducendo la simulazione dell'atto e la gratuità del trasferimento. Accoglie però il secondo motivo perché la CTR ha violato i criteri di valutazione della prova presuntiva e della prova della simulazione: il solo mancato incasso o addebito dell'assegno non basta a escludere la capacità contributiva, e la dichiarazione dell'alienante non può essere considerata automaticamente una controdichiarazione decisiva, ma va apprezzata come mero elemento indiziario insieme agli altri riscontri. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
denunciato in relazione alla violazione di legge
è il parametro formale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nel redditometro, il contribuente può fornire prova contraria dell'inesistenza o minore entità del reddito presunto.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte precisa che le dichiarazioni di terzi e la documentazione prodotta hanno valore indiziario e vanno valutate criticamente nel complesso del materiale probatorio.
richiamato tra le norme sulla simulazione, senza autonoma specificazione nel decisum.
richiamato sul tema della simulazione relativa e degli effetti del contratto dissimulato.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della nullità del negozio dissimulato per difetto di forma.
richiamato quale norma sulla rilevabilità d'ufficio della nullità.
richiamato tra le norme concernenti l'opponibilità e la data certa della scrittura.
art. 2725, secondo comma, c.c.
richiamato con riguardo ai limiti della prova della simulazione.
richiamato con riguardo alla prova della simulazione e del pagamento.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; costituisce presunzione legale relativa basata anche su incrementi patrimoniali, superabile con prova contraria documentale o comunque idonea dell'inesistenza o minore entità del reddito presunto.
richiamato per affermare che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che il giudice deve valutarle complessivamente secondo la convergenza del molteplice.
art. 53 Cost.
evocato nel richiamo alla capacità contributiva, che non è vulnerata dall'accertamento sintetico quando il contribuente conserva la possibilità di prova contraria.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare l'ingresso nel processo tributario delle dichiarazioni extraprocessuali anche del contribuente, in nome del giusto processo e della parità delle parti.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito basato su incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa: l'Amministrazione può fondare la ripresa sul dato formale dell'acquisto, ma il contribuente può vincerla dimostrando che il reddito presunto non esiste o è inferiore, oppure che la provvista proviene da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
- Nel giudizio tributario, la simulazione di un atto di compravendita può essere allegata dal contribuente come fatto impeditivo della pretesa fiscale, perché se il trasferimento è gratuito o il prezzo non è stato effettivamente pagato viene meno l'indice di capacità contributiva; tuttavia la prova del carattere simulato non può fondarsi su un solo elemento isolato, ma richiede un apprezzamento complessivo del materiale probatorio.
- La documentazione bancaria che attesti il mancato addebito o il mancato incasso del prezzo non è, da sola, sufficiente a provare la gratuità del trasferimento o l'assenza della disponibilità patrimoniale, poiché la provvista può provenire o transitare anche attraverso canali diversi da quelli bancari tracciati.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono ammissibili nel processo tributario ma hanno valore meramente indiziario: il giudice deve valutarne attendibilità, coerenza interna e convergenza con gli altri elementi acquisiti, senza attribuire loro efficacia decisiva automatica.
- La valutazione presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti e un ragionamento inferenziale non atomistico: il giudice deve prima selezionare gli elementi rilevanti e poi apprezzarli globalmente per verificare se consentano una conclusione univoca sul fatto ignoto.
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