Cassazione Penale, Sentenza n. 09963/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova era stata disposta perché, durante l'esecuzione della prova, l'imputato era stato denunciato per il reato previsto dall'art. 703 cod. pen. (aver esploso colpi di pistola a salve in pubblica via mentre si trovava in stato di ebbrezza). Il ricorrente deduceva che: a) tale episodio non è della stessa indole del reato per cui era stato ammesso alla prova; b) l'accertamento dello stato di ebbrezza non era stato effettuato con apparecchiature e la sua responsabilità è contestata; c) la ripresa del processo è avvenuta senza rispettare il termine per impugnare previsto dall'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza di revoca insufficiente (la motivazione si limitava a "preso atto della comunicazione trasmessa dall'U.E.P.E. di Reggio Emilia e la gravità dei fatti in essa rappresentati") e non consentiva di capire se la revoca fosse stata disposta ai sensi del n.1 (grave/reiterata trasgressione al programma) o del n.2 (commissione di un nuovo delitto o di un reato della stessa indole) dell'art. 168-quater cod. pen. Ha osservato inoltre che l'art. 703 cod. pen. non è un delitto e non è della stessa indole dell'art. 186, comma 7, c.d.s.; che mancava la dimostrazione obiettiva dell'infedeltà dell'imputato agli impegni della prova; e che la motivazione apparente autorizzava il vizio nelle forme ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede
La Corte richiede che la revoca sia motivata esplicitando se si fonda sul n.1 o sul n.2 e che la valutazione della gravità/trasgressione sia supportata da elementi oggettivi; la sola comunicazione non basta
Considerato nella sentenza come illecito rilevante ai fini disciplinari/denuncia, ma non come "delitto": pertanto non rientra automaticamente nel novero dei "nuovi delitti" ai sensi del n.2 dell'art. 168-quater
Richiamato come esempio di reato di diversa indole (guidare in stato di ebbrezza): la Corte rileva che l'art. 703 cod. pen. non è della stessa indole rispetto a tale fattispecie
art. 464-octies cod. proc. pen., comma 3
La motivazione apparente dell'ordinanza di revoca autorizza la deduzione di vizi di forma e la possibilità di annullamento ex art. 464-octies, comma 3
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 15978 del 08/04/2025; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025)
Principio secondo cui una singola grave trasgressione può giustificare la revoca, ma il giudice deve comunque dimostrare obiettivamente l'infedeltà dell'imputato e motivare la decisione entro i limiti di legge
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova deve essere esplicitamente ancorata a uno dei due motivi previsti dall'art. 168-quater (n.1 o n.2) e la motivazione deve consentire di comprendere quale dei due sia stato applicato
- Non tutte le denunce o segnalazioni occorse durante il periodo di prova costituiscono "nuovi delitti" o reati della stessa indole: va valutata la natura giuridica dell'evento (delitto vs. illecito) e la sua affinità con il reato originario
- Se la revoca si fonda su una presunta ubriachezza o altro stato personale, è necessaria una base probatoria adeguata (es. accertamenti strumentali o altri elementi idonei) prima di decidere la revoca
- Una singola trasgressione può giustificare la revoca, ma il giudice deve motivare in modo oggettivo la correlazione tra la condotta e l'infedeltà agli impegni della prova
- Motivazioni generiche del tipo "preso atto" sono insufficienti: l'assenza di motivazione idonea può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio
- Prima di disporre la ripresa del processo occorre rispettare i termini e le forme previste dalle norme processuali (tra cui gli effetti e i termini indicati dall'art. 464-octies), pena censure procedurali
- In presenza di contestazioni sulla responsabilità o sulla natura dell'evento occorre approfondire gli accertamenti e, se del caso, adottare misure meno afflittive in attesa di elementi probatori certi
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