Cassazione Civile, Ordinanza n. 28020/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un avvocato ha proposto dinanzi alla Corte dei conti una domanda di annullamento o disapplicazione del provvedimento con cui l'ente previdenziale aveva gestito alcune richieste di variazione della posizione assicurativa (RVPA) e dell'estratto contributivo. Il ricorrente lamentava numerose irregolarità nella propria posizione previdenziale: periodi contributivi cumulati o incompleti, periodi mancanti, errata indicazione delle causali del rapporto di lavoro e dei datori di lavoro, mancato riconoscimento di un beneficio previsto dal d.m. 12 giugno 1979, errata retribuzione pensionistica rispetto al CU e mancata valorizzazione di periodi di servizio ex art. 6 l. n. 852/1978. Sosteneva che le richieste non erano state correttamente evase entro i termini e che l'ente non aveva attivato il soccorso istruttorio, né acquisito d'ufficio la documentazione necessaria, né motivato adeguatamente il parziale diniego. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione mirava a far dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la controversia sarebbe stata funzionale al diritto a pensione. L'ente previdenziale, costituitosi nel giudizio di merito, eccepiva il difetto di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rimettendo le parti dinanzi a quel giudice per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese del regolamento. Ha ritenuto che il petitum sostanziale riguardasse la corretta ricostruzione della posizione contributiva e, quindi, fosse strettamente funzionale alla verifica del diritto e della misura della pensione. La controversia è stata qualificata come rientrante nella giurisdizione esclusiva contabile in materia pensionistica, anche quando si denunci l'inesatto adempimento dell'ente nella tenuta o nell'aggiornamento dell'estratto contributivo.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
È il rimedio utilizzato per sollevare preventivamente la questione di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 174/2016
regolamento preventivo di giurisdizione
Norma richiamata a fondamento del ricorso per regolamento preventivo nel processo contabile.
la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda
La giurisdizione va individuata secondo il petitum sostanziale, cioè in base allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia.
artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica
Attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
Richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe all'ente di provvedere alle variazioni necessarie della posizione assicurativa/previdenziale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo dell'amministrazione di acquisire d'ufficio i dati e i documenti necessari.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione del parziale diniego.
art. 2, comma XI quinques, l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata indicazione dei tempi di definizione del procedimento e il possibile pregiudizio per future azioni risarcitorie.
art. 6 l. n. 852/1978
Richiamato come base della pretesa di valorizzazione di periodi di servizio prestati in determinate sedi connessi a specifici benefici economici/contributivi.
d.m. 12 giugno 1979
Richiamato come fonte del beneficio che il ricorrente assumeva non correttamente attribuito.
Massime di principio
- In materia pensionistica dei pubblici dipendenti la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti si determina avendo riguardo al petitum sostanziale, non alla qualificazione formale delle domande o alla prospettazione soggettiva della parte.
- Rientrano nella giurisdizione contabile non solo le controversie sul riconoscimento, sulla misura e sulla decorrenza della pensione, ma anche quelle funzionali alla pensione, quando l'accertamento richiesto incida sulla consistenza del monte contributivo necessario per il trattamento di quiescenza.
- Le domande volte a correggere l'estratto contributivo, a rettificare periodi mancanti o errati, a verificare la corretta attribuzione di benefici e a ricostruire la posizione assicurativa sono devolute al giudice contabile se la loro finalità è l'accertamento del diritto o della misura della pensione.
- La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica comprende anche le ipotesi di dedotto inesatto adempimento dell'ente previdenziale nella tenuta della posizione assicurativa, con i relativi poteri istruttori del giudice contabile.
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