Sentenza del 26/01/2023 n. 275 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2015 per ritenute, IRES, IVA e IRAP. Contestazioni principali: mancata deducibilità dei compensi agli amministratori e relativi oneri (assenza di delibera), ammortamento costi per ricerca e sviluppo svolta dagli amministratori, deducibilità delle provvigioni passive al procacciatore d'affari, deducibilità di consulenze commerciali, deducibilità spese di trasferta (principio di competenza), presunti ricavi non dichiarati per operazioni con alcuni clienti, mancata registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA (giroconti da caparre a vendite), e violazione degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta (omesse ritenute).
La decisione
La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello della società: ha annullato i rilievi relativi al secondo motivo (ammortamento costi per ricerca e sviluppo svolta dagli amministratori), al quarto motivo (deducibilità delle consulenze commerciali) e al sesto motivo (insussistenza dei ricavi non dichiarati). Ha confermato gli altri rilievi dell'Agenzia: mancata deducibilità dei compensi amministratori per assenza di delibera assembleare, disconoscimento delle provvigioni passive non di competenza dell'esercizio, disconoscimento delle spese di trasferta contabilizzate in esercizio diverso da quello di competenza, recupero per mancata registrazione di operazioni IVA (giroconti) e obblighi di sostituto d'imposta (omessa applicazione delle ritenute). Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Richiama la regola che prestazioni eccedenti il normale rapporto di amministrazione richiedono speciale retribuzione; citata dalla società per giustificare remunerazioni R&S, ma la Corte ha valutato la documentazione concreta per qualificare la spesa.
Principio di inerenza e certezza per la deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa; la Corte fa riferimento all'articolo per valutare la documentazione e la determinabilità dei costi (es. compensi amministratori, consulenze, provvigioni).
Norma sulle ritenute d'acconto: la Corte ha ritenuto legittimo il recupero qualora il compenso abbia natura imponibile soggetta a ritenuta (quando il pagamento è effettuato per prestazioni rese a terzi/interesse di terzi).
Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16 marzo 2016
La circolare riconosce la possibilità che compensi corrisposti ad amministratori siano agevolabili se destinati effettivamente a R&S e adeguatamente comprovati; la Corte ha ritenuto la documentazione prodotta sufficiente per il riconoscimento parziale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Principio consolidato che, in assenza di una delibera assembleare che determini la misura del compenso per gli amministratori per ciascun esercizio o che abbia efficacia ultrannuale, la deducibilità del costo può essere negata; la Corte ha richiamato tale orientamento per confermare il disconoscimento dei compensi amministratori.
Massime di principio
- Per la deducibilità dei compensi agli amministratori è essenziale una delibera assembleare che determini la misura per l'esercizio o che chiarisca la natura pluriennale: in assenza di atto formale il costo può essere disconosciuto.
- I compensi per attività di ricerca e sviluppo rese da amministratori possono essere ammortizzati/agevolati se la parte di compenso riferibile alla R&S è documentata in modo certo e quantificabile; la documentazione tecnica e contabile può supplire all'assenza di una delibera specifica.
- Le provvigioni passive sono deducibili nel periodo d'imposta in cui l'affare si considera concluso (criterio di competenza); gli anticipi o acconti richiedono regole contrattuali chiare e rilevazione corretta in bilancio per evitare recuperi.
- Per le prestazioni occasionali e le consulenze è necessario documentare adeguatamente la prestazione (contratti, parcelle, evidenze operative) per soddisfare i requisiti di inerenza e certezza ai fini dell'art. 109 TUIR.
- Le spese di trasferta devono essere imputate al periodo di competenza: registrazioni contabilizzate in esercizi diversi dall'effettiva data della prestazione possono essere disconosciute.
- Registrazioni contabili anomale (giroconti da caparre a vendite) e disordine amministrativo espongono al rischio di rettifiche IVA e di qualificazione di ricavi; il contribuente deve fornire documentazione probante per dimostrare la natura finanziaria e non reddituale delle operazioni.
- In qualità di sostituto d'imposta, il soggetto erogante deve valutare la natura del compenso e applicare le ritenute quando previsto dalla norma; la mancata applicazione può essere oggetto di recupero se il pagamento è imponibile e non rientra nei casi di intermediazione esente da ritenuta.
- Regola pratica: mantenere delibere assembleari chiare, contratti dettagliati (procacciamento, consulenze, R&S), documentazione tecnica per attività specialistiche, tenuta corretta e tempestiva della contabilità e separazione tra operazioni finanziarie e ricavi per ridurre il rischio di accertamenti.
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