Sentenza del 25/01/2023 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Ristretta base societaria - accertamento maggiori ricavi in capo alla società - scomputo perdite pregresse in sede di adesione - imputazione ai soci del maggior reddito - irrilevanza delle perdite pregresse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della Sig.ra A M è stato rigettato. La Commissione ha confermato l'imputazione agli utili occulti di capitale in favore della socia per €67.944 (48% dei maggiori ricavi €141.549), rilevando che tale importo si calcola al lordo delle perdite pregresse. Le spese di giudizio sono state poste a carico della ricorrente per €1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva accertato maggiori ricavi in capo alla società G SRL (€141.549) e, in forza della presunzione applicabile alle società di capitali a ristretta base partecipativa, ha imputato pro-quota ai soci gli utili occulti. La società aveva poi definito l'accertamento con adesione chiedendo lo scomputo di perdite pregresse (utilizzate dall'Ufficio per ricalcolare il reddito societario). La ricorrente eccepiva che, poiché in sede di adesione il reddito societario risultava ridotto a €4.638,00, non potevano esserle imputati pro-quota maggiori utili. Il giudice ha ritenuto che lo scomputo delle perdite pregresse sia una questione contabile in capo alla società e non assolva l'onere probatorio della socia di dimostrare che i maggiori ricavi definitivamente accertati non siano stati distribuiti ma siano stati accantonati o reinvestiti; pertanto va conservata la presunzione di attribuzione pro-quota degli utili occulti ai soci.
Norme richiamate
art. 47, D.P.R. 917/1986
Norma che disciplina l'imputazione di redditi di capitale e che è stata utilizzata per qualificare come reddito di capitale la quota di utili non contabilizzati imputata ai soci.
art. 42, comma 4, D.P.R. 600/1973
Norma che consente, in sede di accertamento, il computo in diminuzione delle perdite pregresse; la Commissione ha ritenuto che l'utilizzabilità delle perdite ai fini societari non incida sull'imputazione pro-quota ai soci.
art. 2697 c.c. (comma 2)
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: incombe sulla socia l'onere di provare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, per superare la presunzione di distribuzione pro-quota.
art. 5 TUIR (principio di trasparenza) e giurisprudenza consolidata
La Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale che applica, per le società a ristretta base partecipativa, una presunzione di imputazione pro-quota degli utili non contabilizzati, analoga al principio di trasparenza delle società di persone.
DM 2 aprile 2008, art. 1 comma 1
Richiamato in fattispecie per il calcolo della frazione imponibile applicabile al reddito di capitale; nella pratica si è indicata la misura del 49,72% per determinare la parte imponibile.
Massime di principio
- In presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati dà luogo, di norma, a una presunzione di imputazione pro-quota degli utili ai soci; tale presunzione può essere superata solo offrendo prova che gli utili sono stati effettivamente accantonati o reinvestiti.
- Lo scomputo di perdite pregresse in sede di adesione dell'accertamento è un'operazione contabile che incide sul reddito societario, ma non elimina automaticamente l'imputazione agli azionisti dei ricavi non contabilizzati: l'importo imputato ai soci va considerato al lordo delle perdite societarie, se i ricavi non sono dimostrati come reinvestiti o accantonati.
- L'onere della prova grava sul socio: per evitare l'imputazione pro-quota è necessario documentare, con elementi concreti (es. scritture contabili coerenti, verbali di assemblea, movimenti bancari che dimostrino il versamento nei conti sociali, atti di reinvestimento formali), che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.
- In fase di definizione o adesione è utile ottenere specifiche annotazioni e documentazione che colleghino l'eventuale utilizzo delle perdite pregresse ai flussi effettivi di cassa e alle decisioni societarie, perché meri calcoli fiscali non sono sufficienti a disinnescare la presunzione di distribuzione.
- Per il calcolo dell'imponibile a carico dei soci si prende come base i maggiori ricavi accertati (lordi), ripartiti pro-quota; la soglia imponibile effettiva può poi essere determinata secondo le norme specifiche (es. percentuali di imponibilità previste), ma la base di imputazione resta il totale dei ricavi non contabilizzati.
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