Sentenza del 25/01/2023 n. 58 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per contributi consortili anno 2015 (euro 1.322,92). Il contribuente eccepiva la nullità della cartella per mancanza di individuazione del perimetro di contribuenza e quindi dell'an del contributo, contestava la coincidenza del perimetro di contribuenza con il perimetro consortile e la legittimità del piano di classifica (adducendo che era stato predisposto senza il piano generale di bonifica), sostenendo che non risultava provato un beneficio specifico e diretto per il suo fondo. Il Consorzio sosteneva che l'immobile ricadeva nel comprensorio/perimetro di contribuenza e risultava valutato nel piano di classifica prodotto, che tali atti erano idonei a far presumere il beneficio e che l'onere di provare l'insussistenza del beneficio gravava sul contribuente.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello del Consorzio, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al contribuente. La Corte ha ritenuto che il Consorzio avesse prodotto il piano di classifica e che l'immobile fosse incluso nel perimetro di contribuenza/coincidente con il comprensorio; in tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità presuma il beneficio diretto e immediato per il fondo e sposti sull'impugnante (il contribuente) l'onere di provare l'inadempimento del Consorzio o l'assenza del beneficio (ad esempio mancata esecuzione o funzionamento delle opere). Poiché il contribuente non ha fornito prova idonea a superare tale presunzione, la cartella è stata dichiarata legittima. Il contribuente è stato condannato alle spese del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 860 c.c.
Stabilisce l'obbligo dei proprietari dei beni situati nel comprensorio a contribuire in ragione del beneficio ricevuto; la giurisprudenza interpreta il beneficio come presunto quando il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e valutato nel piano di classifica.
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, art. 10
Richiamato per i presupposti dell'obbligo contributivo; congiuntamente all'art. 860 c.c. viene richiamata la presunzione di beneficio in presenza di piano di classifica approvato.
L.R. Toscana n. 34/1994 (art. 15 e altri riferimenti)
Impone l'individuazione del perimetro di contribuenza nell'ambito del comprensorio ma non vieta che il perimetro di contribuenza coincida con il perimetro consortile; la determinazione spetta a delibera amministrativa con valutazioni tecnico-discrezionali.
L.R. Toscana n. 79/2012
Richiamata nella fase istruttoria e nella discussione sull'iter di formazione dei piani regionali; non ha però impedito la conferma della presunzione di beneficio ove il piano di classifica sia stato approvato e il fondo incluso.
Cassazione, sentenze recenti (es. Cass. n. 26642/2022, 20359/2021, 27169/2022, 11471/2022)
Giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: a) in assenza di perimetro di contribuenza o piano di classifica o valutazione dell'immobile, grava sul consorzio l'onere di provare proprietà e beneficio concreto; b) se invece il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e valutato nel piano di classifica, il beneficio si presume e l'onere della prova dell'assenza di beneficio grava sul contribuente.
Massime di principio
- Se il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e risulta valutato nel piano di classifica approvato, si presume che il fondo tragga un beneficio diretto: il contribuente che impugna la cartella deve provare l'assenza o l'inefficacia delle opere (ovvero l'inadempimento del consorzio).
- Se non esiste un perimetro di contribuenza chiaramente determinato o l'immobile non è valutato nel piano di classifica, l'onere probatorio grava sul consorzio: deve dimostrare la qualità di proprietario nel comprensorio e il beneficio concreto e specifico ricevuto dal bene.
- La coincidenza tra perimetro di contribuenza e perimetro consortile non è di per sé vietata; la determinazione del perimetro è atto amministrativo tecnico-discrezionale e può essere compiuta anche in modo coincidente, salvo diversa contestazione motivata.
- La contestazione generica del piano di classifica non è sufficiente: il contribuente deve proporre specifiche prove o deduzioni (ad esempio che le opere previste non sono state eseguite o non hanno funzionato) per superare la presunzione di beneficio.
- La richiesta di CTU può essere valutata discrezionalmente dal giudice; tuttavia il rigetto dovrebbe essere motivato se la CTU è necessaria per risolvere questioni tecniche decisive. In assenza di esigenze probatorie tecniche non chiaramente fondate, il mancato esperimento di CTU non pregiudica la presunzione derivante dal piano di classifica.
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