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Sentenza

Sentenza del 26/01/2023 n. 394 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme riconosciute a seguito di sentenze civili che avevano condannato il datore al risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine, comprensive dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010. L'Agenzia aveva trattato tali somme come reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione (tassazione separata). Il contribuente sosteneva che l'indennità ha natura risarcitoria (danno emergente/perdita di chance) e quindi non costituisce reddito imponibile.

La decisione

L'appello è stato accolto: la Commissione ha riformato la sentenza di primo grado e ha stabilito che l'indennità riconosciuta dal giudice del lavoro è da qualificarsi come risarcimento per danno emergente/ perdita di chance derivante dall'illegittima precarizzazione del rapporto e, in quanto tale, non costituisce reddito imponibile. Di conseguenza il diritto al rimborso delle imposte trattenute è stato riconosciuto implicitamente dall'accoglimento dell'appello. Le spese sono compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 32 Legge 4 novembre 2010, n. 183 (ora art. 28, comma secondo, D.lgs. 81/2015)

    La norma è stata interpretata come legge speciale che riconosce un'indennità a titolo risarcitorio/sanzionatorio per la grave precarietà occupazionale derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine; l'indennità è finalizzata a ristoro del danno e non ha natura retributiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma 2

    Norma generale che inquadra le indennità di sostituzione di redditi nella stessa categoria dei redditi sostituiti (es. lucro cessante). Tuttavia il Collegio ha ritenuto che, nel caso in esame, l'indennità non sostituisce un reddito ma ristora un danno emergente, per cui la regola generale non si applica per escludere l'esenzione.

  • TUIR - artt. 17, comma 1, lettera i) e 21

    Riferite dalla resistente come base per la tassazione separata delle indennità dirette a sostituire redditi. Il Collegio, però, ha ritenuto che tali disposizioni non si applicano quando l'indennità ha natura risarcitoria per danno emergente e non sostitutiva del reddito.

  • TUIR - artt. 49 e 51

    Citati dall'Agenzia per qualificare le somme come redditi di lavoro dipendente; il Collegio li ha ritenuti inapplicabili ove la somma sia qualificata come risarcimento non riconducibile a prestazione lavorativa.

  • Art. 2043 c.c.

    Richiamato per evidenziare la disciplina del danno extracontrattuale (neminem laedere) quale paradigma per qualificare l'indennità come risarcitoria in presenza di danno ingiusto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 19, 20, 21 (procedura tributaria)

    Richiamati dall'Agenzia in via preliminare per verifiche di ritualità del ricorso; non rilevanti nella decisione di merito della Sezione che ha esaminato la questione sostanziale.

  • Corte Cost. sent. n. 303/2011

    Citata per l'assunto che l'indennità ex art. 32 ha anche una funzione sanzionatoria nei confronti del datore e può essere dovuta anche se il lavoratore trova altro impiego; elemento usato dal Collegio per rafforzare la natura non retributiva dell'indennità.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la decisione ha esaurito le questioni rilevanti secondo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Per valutare la tassabilità di un'indennità riconosciuta in sede civile/lavoristica occorre prima qualificare la natura della somma: se è risarcitoria per danno emergente/non sostitutiva del reddito, tende a non costituire reddito imponibile.
  • Se l'indennità è sostitutiva di redditi non percepiti (lucro cessante, retribuzioni dovute) la normativa fiscale (TUIR art.6(2)) la inquadra come reddito della stessa categoria e può essere soggetta a tassazione (spesso mediante tassazione separata).
  • La qualificazione operata dal giudice del lavoro (motivazione della sentenza che riconosce l'indennità) è elemento rilevante e determinante per la qualificazione fiscale; quindi la motivazione e la natura che il giudice del lavoro attribuisce alla somma devono essere attentamente documentate e valorizzate nel giudizio tributario.
  • La presenza di una funzione sanzionatoria o di ristoro per precarietà (come sancito dalla Corte Cost.) rafforza l'argomento per la non imponibilità fiscale dell'indennità.
  • Occorre valutare separatamente aspetti contributivi e fiscali: anche se il giudice del lavoro abbia disposto corrispondenza netta della contribuzione, il trattamento fiscale richiede autonoma valutazione giuridica.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale sulla natura fiscale di simili indennità, i tribunali tributari possono compensare le spese processuali; tuttavia è consigliabile presentare in giudizio documentazione completa (motivazione della sentenza del lavoro, esplicitazioni legislative e giurisprudenziali) per sostenere la non imponibilità.

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