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Sentenza

Sentenza del 26/01/2023 n. 282 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Accertamento delle imposte - integrazione o modificazione avviso di accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'illegittimità di un avviso di intimazione di pagamento: l'Amministrazione lamentava che la CTP avesse annullato l'intimazione per mancanza di motivazione, sostenendo che nessuna norma richieda una motivazione analoga a quella dello Statuto del contribuente e che l'intimazione sia sufficiente se richiama gli atti prodromici (cartelle). Il contribuente deduceva che, per effetto di precedenti sentenze passate in giudicato e di un provvedimento di autotutela, la pretesa originaria era stata in parte annullata o ridotta e che pertanto l'intimazione non poteva comportare una maggiore pretesa senza un nuovo atto impositivo che ne formalizzasse i nuovi elementi.

La decisione

La Corte regionale ha rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di intimazione n. per difetto di motivazione. Il Collegio ha ritenuto che l'intimazione contestata sembrava comportare una maggiore pretesa rispetto agli atti tributari sottostanti e non dava conto né dell'eventuale atto modificativo in diminuzione né dei giudicati che avevano inciso sulle cartelle; alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, tale situazione richiede una motivazione congrua o l'adozione di un nuovo atto impositivo. Sono rimaste impregiudicate le questioni sulla validità sostanziale delle cartelle di pagamento sottostanti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.600/1973, art.43, comma 3

    art.43, comma 3 d.P.R. n.600 del 1973

    L'integrazione o la modificazione dell'originario avviso che comporti un aumento della pretesa determina una nuova pretesa che deve essere formalizzata con un nuovo atto impositivo che indichi i nuovi elementi di fatto; le riduzioni ordinarie non richiedono necessariamente nuove forme, salvo che introducano elementi innovativi che modifichino il fondamento del rapporto impositivo.

  • Giurisprudenza della Cassazione (ord. Cass. civ., Sez.V, 14/12/2021, ord.39808)

    Cass. civ., Sez.V, 14 dicembre 2021, ord.39808

    Conferma il principio che la modifica in aumento dell'avviso origina una nuova pretesa e richiede la sostituzione dell'atto originario con un nuovo atto che espliciti i nuovi elementi di fatto; le diminuzioni non sempre richiedono forme particolari salvo modifiche del fondamento giuridico.

  • Principio del dedotto e del deducibile (giurisprudenziale)

    I giudicati e le pronunce passate in giudicato incidono sulla materia del contendere e devono essere considerati negli atti successivi; se un atto prodromico è stato definitivamente annullato o modificato, l'atto successivo deve tenere conto di tale situazione.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione integra o modifica un avviso di accertamento in modo da aumentare la pretesa tributaria, deve adottare un nuovo atto impositivo che indichi i nuovi elementi di fatto (art.43, co.3 DPR 600/1973); in mancanza il nuovo atto/avviso può essere impugnato per carenza di motivazione/legittimazione.
  • Le diminuzioni della pretesa non richiedono automaticamente una nuova forma dell'atto salvo che le modifiche introducano elementi nuovi che alterino il fondamento giuridico del rapporto tributario; quindi ogni modifica va valutata rispetto alla sua incidenza sul contenuto sostanziale della pretesa.
  • Un avviso di intimazione che richiami atti sottostanti ma presenti importi superiori o non dia conto di provvedimenti di autotutela o di precedenti sentenze passate in giudicato può essere ritenuto illegittimo se non spiega la differenza o non è sorretto da un nuovo atto motivato.
  • Prima di impugnare o di opporre un'avviso di intimazione, verificare sempre cronologia e importi degli atti (avvisi di accertamento, cartelle, provvedimenti di autotutela, sentenze passate in giudicato) per identificare se la pretesa è realmente nuova o derivativa e per motivare correttamente il ricorso.
  • Negli accertamenti complessi con precedenti giudiziari, l'agente della riscossione deve riportare nei propri atti la situazione giuridica risultante (es. cancellazioni, riduzioni, pronunce) onde evitare l'emissione di intimazioni incongrue; in caso contrario il contribuente ha fondati argomenti per chiedere l'annullamento dell'intimazione.

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