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Sentenza

Sentenza del 25/01/2023 n. 7 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Contributo a fondo perduto - natura non tributaria - irrilevanza del rinvio alle norme del processo tributario - diritto soggettivo - difetto di giurisdizione del giudice tributario - modalità di riproposizione della domanda al giudice ordinario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il CONSORZIO S aveva ricevuto un contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 D.L. 34/2020; l'Agenzia delle Entrate, dopo controlli sulle liquidazioni IVA, ha contestato l'ammontare percepito e ha notificato un atto di recupero richiedendo documentazione. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti alla Commissione Tributaria contestando sia il merito del recupero (errata interpretazione delle liquidazioni IVA e della normativa sull'ammontare del fatturato) sia, in via preliminare, la giurisdizione della Commissione, sostenendo che il contributo non ha natura tributaria ma è un aiuto/sovvenzione e quindi la controversia appartiene al giudice ordinario.

La decisione

La Commissione ha rilevato difetto di giurisdizione: il contributo a fondo perduto non è assimilabile a un'agevolazione fiscale né rientra nella materia tributaria, ma costituisce un diritto soggettivo del cittadino (contributo/sovvenzione erogato dallo Stato per il calo di fatturato). L'affidamento della gestione e del recupero all'Agenzia delle Entrate non trasforma la natura non tributaria del contributo. La disposizione di rinvio alle norme del processo tributario contenuta nell'art. 25 D.L. 34/2020 non può estendere la giurisdizione tributaria a materie estranee alla materia fiscale, secondo il divieto costituzionale di attribuire nuove materie ai giudici speciali (art. 102 Cost.). La Commissione ha quindi declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, con integrale compensazione delle spese; ha indicato che la domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le forme, i modi e i termini indicati dall'art. 59 della L. 69/2009.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Il divieto di istituire nuovi giudici speciali e di attribuire materie non tributarie alle Commissioni tributarie implica che controversie su contributi non tributari non possono essere devolute alla giurisdizione tributaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Definisce l'ambito della giurisdizione tributaria limitata alle controversie aventi ad oggetto i tributi; la norma è richiamata per affermare il perimetro della materia tributaria.

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34

    art. 25, commi 12 e 13 (ultimo capoverso richiamato)

    La norma istitutiva del contributo prevede il rinvio alle disposizioni del processo tributario per le controversie relative all'atto di recupero; la Corte però interpreta che tale rinvio non può alterare la natura sostanziale della materia e attribuire giurisdizione tributaria a questioni relative all'erogazione del contributo.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69

    Indicato come parametro procedurale per la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario; la sentenza rinvia a questa norma per le forme, i modi e i tempi della riproposizione.

Massime di principio

  • Se un contributo/sovvenzione non si innesta sulla disciplina di un tributo e assolve la funzione di ristoro/aiuto, la sua natura sostanziale è non tributaria e le controversie relative all'erogazione spettano al giudice ordinario.
  • L'affidamento della gestione, pagamento o recupero di un contributo ad un ente fiscale (es. Agenzia delle Entrate) non trasforma automaticamente la natura giuridica del beneficio in tributo né trasferisce la giurisdizione alle commissioni tributarie.
  • Un rinvio legislativo alle norme del processo tributario per determinate procedure (es. recupero) non è sufficiente a superare il limite costituzionale che riserva alle commissioni tributarie solo le materie fiscali; va sempre valutata la natura sostanziale della controversia.
  • In presenza di un diniego di giurisdizione per parte della Commissione Tributaria, il ricorrente può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario secondo le forme e i termini applicabili (come richiamato nell'art. 59 L. 69/2009); è opportuno curare la tempestiva riassunzione e la conservazione della documentazione probatoria già prodotta.
  • In casi simili conviene, prima di instaurare il processo, qualificare chiaramente la natura dell'atto impugnato (tributario vs. contributo/sovvenzione) e indicare espressamente l'eventuale difetto di giurisdizione del giudice tributario per evitare dispersione procedurale.

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