Cassazione Penale, Sentenza n. 46886/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell'art. 495 c.p.p. per presunta mancata escussione del consulente di parte e rifiuto di nuovo rinvio dopo la rinuncia del consulente nominato; (2) vizio di motivazione sulla qualificazione di Puggelli come amministratore di fatto della Sanicontrol S.r.l.; (3) vizio di motivazione e illogicità nella ricollegabilità a Puggelli delle condotte distrattive (prelievi e pagamenti tramite assegni non pertinenti all'attività sociale); (4) vizio di motivazione sull'attribuzione al ricorrente del delitto di bancarotta documentale specifica (sottrazione/ distruzione di scritture contabili); (5) censura sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o aspecifici tutti i motivi: (1) corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato dilatoria la richiesta di ulteriore consulente e legittima la revoca/decadenza della prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; (2) condivisa la valutazione di merito che gli elementi probatori (dichiarazioni di più testi, contatti con dipendenti e clienti, firma di assegni) dimostrano il ruolo di fatto di Puggelli; (3) la distrazione riguarda i prelievi e i pagamenti esterni all'attività societaria e la Corte d'appello ha dato motivazione adeguata sulla riconducibilità di tali operazioni a Puggelli; (4) la bancarotta documentale specifica può consistere anche in omissioni parziali delle scritture e, posto il ruolo di fatto di Puggelli, è corretta l'attribuzione; (5) la quantità e qualità delle precedenti condanne e la gravità della condotta giustificano il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria applicata. Conseguenze: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
Il giudice può revocare l'ammissione di una prova già disposta quando la prova non è più utile o appare strumentale a ritardare il processo, valutando la ragionevole durata del procedimento. Nel caso la Corte ha ritenuto legittima la decadenza dalla prova per comportamento dilatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento formale ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari secondo la norma.
art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modificazioni)
Norma organizzativa relativa alla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e alla modalità di deposito di requisitoria/conclusioni scritte; applicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per affermare che l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e, pertanto, può essere ritenuto responsabile penalmente per omissioni o azioni rilevanti ai fini della bancarotta.
Richiamato nella parte in cui si spiega che l'amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile anche per inerzia colpevole, in base alla regola della causalità e dell'imputazione soggettiva.
Citato relativamente al principio secondo cui le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione specifica per essere riconosciute; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata per negarle.
art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- La rinuncia o l'indisponibilità ripetuta di un consulente di parte può legittimare il rifiuto del giudice a concedere ulteriori rinvii quando sussistono indizi di finalità dilatoria; la parte che chiede l'ammissione della prova ha l'onere di assicurarne l'espletamento.
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta sulla base di elementi sintomatici concreti (rapporti con dipendenti, clienti, fornitori, gestione operativa, firma di assegni), non sulla sola titolarità formale; tale accertamento è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può ricorrere anche quando somme versate dai soci vengono poi riutilizzate per fini personali senza corrispettivo: il reinserimento di capitale non legittima l'uso personale delle somme in danno dei creditori.
- La bancarotta documentale specifica può essere costituita da omissioni parziali o distruzioni di parti delle scritture contabili; non è necessario che la mancanza riguardi tutte le scritture o perduri per tutta la vita dell'impresa.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; pregressi precedenti penali gravi possono costituire valido motivo ostativo al loro riconoscimento.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove o una 'rilettura' delle dichiarazioni testimoniali già valutate dai giudici di merito; i censure relative ad attendibilità devono mostrare contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione.
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