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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46886/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell'art. 495 c.p.p. per presunta mancata escussione del consulente di parte e rifiuto di nuovo rinvio dopo la rinuncia del consulente nominato; (2) vizio di motivazione sulla qualificazione di Puggelli come amministratore di fatto della Sanicontrol S.r.l.; (3) vizio di motivazione e illogicità nella ricollegabilità a Puggelli delle condotte distrattive (prelievi e pagamenti tramite assegni non pertinenti all'attività sociale); (4) vizio di motivazione sull'attribuzione al ricorrente del delitto di bancarotta documentale specifica (sottrazione/ distruzione di scritture contabili); (5) censura sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o aspecifici tutti i motivi: (1) corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato dilatoria la richiesta di ulteriore consulente e legittima la revoca/decadenza della prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; (2) condivisa la valutazione di merito che gli elementi probatori (dichiarazioni di più testi, contatti con dipendenti e clienti, firma di assegni) dimostrano il ruolo di fatto di Puggelli; (3) la distrazione riguarda i prelievi e i pagamenti esterni all'attività societaria e la Corte d'appello ha dato motivazione adeguata sulla riconducibilità di tali operazioni a Puggelli; (4) la bancarotta documentale specifica può consistere anche in omissioni parziali delle scritture e, posto il ruolo di fatto di Puggelli, è corretta l'attribuzione; (5) la quantità e qualità delle precedenti condanne e la gravità della condotta giustificano il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria applicata. Conseguenze: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Il giudice può revocare l'ammissione di una prova già disposta quando la prova non è più utile o appare strumentale a ritardare il processo, valutando la ragionevole durata del procedimento. Nel caso la Corte ha ritenuto legittima la decadenza dalla prova per comportamento dilatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento formale ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari secondo la norma.

  • art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modificazioni)

    Norma organizzativa relativa alla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e alla modalità di deposito di requisitoria/conclusioni scritte; applicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato per affermare che l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e, pertanto, può essere ritenuto responsabile penalmente per omissioni o azioni rilevanti ai fini della bancarotta.

  • art. 40 comma 2 cod. pen.

    Richiamato nella parte in cui si spiega che l'amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile anche per inerzia colpevole, in base alla regola della causalità e dell'imputazione soggettiva.

  • art. 133 c.p.

    Citato relativamente al principio secondo cui le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione specifica per essere riconosciute; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata per negarle.

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e 3.000 euro.

Massime di principio

  • La rinuncia o l'indisponibilità ripetuta di un consulente di parte può legittimare il rifiuto del giudice a concedere ulteriori rinvii quando sussistono indizi di finalità dilatoria; la parte che chiede l'ammissione della prova ha l'onere di assicurarne l'espletamento.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta sulla base di elementi sintomatici concreti (rapporti con dipendenti, clienti, fornitori, gestione operativa, firma di assegni), non sulla sola titolarità formale; tale accertamento è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può ricorrere anche quando somme versate dai soci vengono poi riutilizzate per fini personali senza corrispettivo: il reinserimento di capitale non legittima l'uso personale delle somme in danno dei creditori.
  • La bancarotta documentale specifica può essere costituita da omissioni parziali o distruzioni di parti delle scritture contabili; non è necessario che la mancanza riguardi tutte le scritture o perduri per tutta la vita dell'impresa.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; pregressi precedenti penali gravi possono costituire valido motivo ostativo al loro riconoscimento.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove o una 'rilettura' delle dichiarazioni testimoniali già valutate dai giudici di merito; i censure relative ad attendibilità devono mostrare contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione.

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