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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30208/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che aveva erogato nel 2003 prestazioni di radiologia e medicina nucleare per le quali riteneva di avere diritto a differenze tariffarie chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti della ASL. L'ingiunzione veniva opposta dalla ASL e revocata in primo grado; la corte d'appello confermava il rigetto della pretesa valorizzando, in sintesi, l'assenza di un accordo scritto con la ASL e la conseguente mancanza di un elemento costitutivo del credito. La società ricorrente impugnava in cassazione deducendo: 1) che la ASL, avendo autonomia imprenditoriale, non dovesse essere trattata come pubblica amministrazione e che il rapporto potesse desumersi da facta concludentia e usi commerciali; 2) che, anche a voler applicare la disciplina dei contratti della PA, la forma scritta poteva risultare da atti scritti non coevi già presenti in causa; 3) che la Corte territoriale aveva applicato in modo erroneo le norme sugli accordi ex d.lgs. 502/1992, trascurando il dato temporale e l'inapplicabilità delle modifiche successive alle prestazioni del 2003; 4) che aveva errato anche sulla disciplina della regressione tariffaria e sull'onere della prova quanto al superamento dei tetti di spesa; 5) che aveva infine errato sulla validità della deliberazione della ASL di proporre opposizione al decreto ingiuntivo senza una specifica autorizzazione interna ulteriore rispetto alla procura alle liti.

La decisione

Il giudizio di cassazione non è stato definito nel merito delle censure perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso prima dell'adunanza camerale. La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c. Ha inoltre condannato la società rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ASL, escludendo invece l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza non è prevista per l'estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e allegazioni non contestate

  • art. 3, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 502/1992

    invocato per sostenere l'autonomia imprenditoriale delle ASL e la loro natura non assimilabile alla PA ai fini della forma del rapporto

  • art. 6, comma 6, L. 724/1994

    richiamato in relazione al passaggio dal regime di convenzionamento a quello tariffario/accreditamento e alla continuità delle autorizzazioni pregresse

  • artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923

    invocati come disciplina della forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione

  • art. 8 quater d.lgs. 502/1992

    richiamato quale base del sistema di accreditamento e dei rapporti con le strutture private

  • art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992

    richiamato quale fonte della necessità dell'accordo contrattuale scritto per la remunerazione delle prestazioni sanitarie

  • art. 18, comma 9, L.R. Campania n. 32/1994

    invocato sulla necessità di autorizzazione per la decisione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo

  • art. 3, comma 6, penultimo periodo, d.lgs. 502/1992

    richiamato per l'obbligo di motivazione delle decisioni del direttore generale difformi dai pareri interni

  • art. 390 c.p.c.

    fondamento della rinuncia al ricorso prima dell'adunanza camerale

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del processo

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    escluso il raddoppio del contributo unificato perché non previsto per l'estinzione per rinuncia

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso intervenuta prima della decisione determina l'estinzione del processo se non vi è adesione della controparte, con conseguente regolazione delle spese a carico del rinunciante salvo diverse condizioni di legge.
  • L'obbligo della pubblica amministrazione di remunerare prestazioni sanitarie rese da strutture private nell'ambito del SSN presuppone la prova degli elementi costitutivi del credito, tra cui la sussistenza di un accordo/rapporto valido nei modi prescritti dalla disciplina di settore.
  • Per i rapporti tra strutture private accreditate e ASL, la forma scritta ad substantiam dell'accordo costituisce elemento essenziale quando la normativa di settore la richiede; la mera erogazione della prestazione non basta, da sola, a fondare il diritto al pagamento.
  • L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito grava sul creditore che agisce in monitorio; l'eccezione del superamento dei tetti di spesa e delle condizioni di remunerabilità va valutata alla luce della distribuzione dell'onere probatorio.
  • La natura imprenditoriale delle ASL non esclude, di per sé, l'applicazione delle regole speciali che disciplinano la formazione e la validità dei rapporti contrattuali nel sistema sanitario pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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