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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08883/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva agito in revocatoria ordinaria per ottenere l’inefficacia di un verbale di separazione consensuale e di successive modifiche con cui alcuni immobili erano stati trasferiti alla ex moglie del debitore/fideiussore. In primo grado era stata rigettata la domanda di simulazione ma accolta la revocatoria ex art. 2901 c.c. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo sussistenti gli estremi dell’azione revocatoria e, in particolare, la scientia damni in capo alla terza acquirente, sulla base di plurimi indici presuntivi. In cassazione il debitore ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo: la condotta della banca che, pur a fronte di un contratto di affidamento scaduto e di un credito già esistente, aveva concesso ulteriore credito anziché pretendere l’immediato rientro; secondo il ricorrente tale comportamento, valutato alla luce dell’exceptio doli già sollevata, avrebbe dovuto escludere la scientia damni della ex moglie o comunque incidere sulla valutazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la Corte d’appello aveva effettivamente considerato la doglianza relativa alla condotta della banca e all’exceptio doli, ma l’aveva disattesa perché non idonea a scalfire il giudicato formatosi sul credito consacrato nel decreto ingiuntivo. Quanto alla scientia damni, la Cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il pregiudizio alle ragioni creditorie può consistere anche in una modifica solo quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, con conseguente distribuzione dell’onere probatorio: al creditore spetta provare il peggioramento della garanzia, al debitore dimostrare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l’atto dispositivo arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore, anche mediante una variazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se denuncia un omesso esame di un fatto decisivo effettivamente non valutato dal giudice di merito; non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    La scientia damni può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore non richiede necessariamente la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente anche una sua alterazione quantitativa o qualitativa che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
  • La scientia damni del terzo può essere provata per presunzioni, valorizzando elementi convergenti quali i rapporti familiari o societari con il debitore e il contesto complessivo dell’operazione dispositiva.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre solo se il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto storico decisivo già discusso tra le parti.
  • Una volta formatosi il giudicato sul credito, non è più consentito rimetterne in discussione esistenza, validità o ammontare in un diverso giudizio in cui quel credito costituisca il presupposto dell’azione revocatoria.
  • Nella revocatoria ordinaria, il creditore deve provare il pregiudizio arrecato dall’atto alla garanzia patrimoniale, mentre il debitore che intenda sottrarsi all’inefficacia deve dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente ad assicurare ampiamente il soddisfacimento del credito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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