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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10571/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato, protrattosi dal 2007 al 2017 con un solo intervallo tra il 2011 e il 2012, svolto dal lavoratore come redattore/giornalista presso l'Ufficio stampa della Presidenza regionale. Il lavoratore aveva ottenuto in appello l'accertamento dell'abuso nel ricorso al termine e il risarcimento del danno. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sui contratti a termine nel pubblico impiego, sostenendo che si trattasse di due distinti rapporti nati da selezioni pubbliche diverse, non sovrapponibili perché il secondo richiedeva anche la conoscenza della lingua slovena, e che quindi il limite dei 36 mesi non dovesse cumularsi; 2) violazione della disciplina sul limite di durata dei contratti a termine e della clausola collettiva giornalistica, deducendo che la prima proroga sarebbe stata giustificata dalla fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali relative alla valorizzazione delle lingue minoritarie; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale avrebbe trascurato che la Regione aveva richiesto prova testimoniale sulle esigenze poste a base delle assunzioni e proroghe. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, al di là della distinzione formale delle selezioni, la prestazione fosse sostanzialmente identica, con mansioni di redattore nello stesso contesto lavorativo, e che l'amministrazione non avesse dato prova delle ragioni oggettive legittimanti il termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite complessivo di trentasei mesi opera anche quando le assunzioni siano avvenute all'esito di distinte procedure concorsuali pubbliche, perché ciò che rileva è la sostanziale identità della posizione lavorativa e non il mero profilo procedurale. Ha ritenuto decisivo l'accertamento di merito sulla sostanziale unicità della mansione svolta dal lavoratore, quale redattore presso l'Ufficio stampa regionale, e ha escluso che la diversa richiesta linguistica o la separazione formale dei concorsi potessero elidere il cumulo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la Corte d'appello aveva comunque escluso la prova delle ragioni oggettive della prima assunzione e, in ogni caso, anche computando la proroga contestata, il limite dei 36 mesi restava superato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a contestare la valutazione delle prove, non l'omesso esame di un fatto decisivo; comunque era privo di decisività per la medesima ragione del superamento del limite temporale. La Regione è stata condannata alle spese e viene dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    individua il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il terzo motivo

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione al lavoro pubblico a termine, ma ritenuto non idoneo a escludere l'applicazione del limite complessivo di durata dei contratti a termine

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    il limite di trentasei mesi di durata complessiva dei contratti a termine opera anche quando le assunzioni derivino da distinti concorsi pubblici; conta la sostanziale identità della posizione lavorativa e non il solo iter selettivo

  • artt. 51 e 97 Cost.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di accesso tramite concorso, ma la Corte afferma che le procedure concorsuali non possono derogare a divieti o limiti imposti da norme generali e dal diritto dell'Unione

  • clausola 5, lett. b), accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    costituisce la ratio eurounitaria del limite massimo ai contratti a termine, volto a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti

  • art. 3, comma 3, C.C.N.L. giornalistico

    "I limiti di cui all’art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dal comma 38 dell’art. 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 247 non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali"

    la Corte non accoglie la tesi della ricorrente, rilevando comunque la non decisività della doglianza e il superamento del limite complessivo di durata dei rapporti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di successione di contratti a tempo determinato, il limite massimo di durata complessiva va calcolato sulla base della sostanziale unicità della posizione lavorativa e non può essere eluso mediante il ricorso a successive e distinte procedure concorsuali o selettive.
  • Ai fini dell'applicazione del limite ai rapporti a termine, conta la concreta identità di mansioni, inserimento organizzativo ed esigenze soddisfatte, non il solo nomen iuris o la formale diversità delle selezioni pubbliche che hanno preceduto le assunzioni.
  • La specialità della procedura concorsuale nel pubblico impiego non consente di introdurre, nel bando o nella prassi di reclutamento, previsioni che neutralizzino limiti imperativi posti dall'ordinamento interno in attuazione del diritto dell'Unione europea contro l'abuso del lavoro a termine.
  • Una doglianza è inammissibile per difetto di decisività quando, anche ove accolta, non sarebbe idonea a eliminare la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione delle prove o della loro specificità, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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