Cassazione Civile, Ordinanza n. 10532/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il rigetto della domanda diretta alla condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame perché la società appellata risultava cancellata dal Registro delle Imprese dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., oltre che dei principi costituzionali di ragionevolezza, giusto processo e diritto di difesa, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del giudizio e fissare un termine per la riassunzione nei confronti degli ex soci della società cancellata, una volta emersa in appello l’avvenuta cancellazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era stato proposto nei confronti della società estinta e che mancava ogni allegazione circa la qualità di ex soci dei soggetti indicati solo ai fini della notifica, nonché circa le ragioni della loro responsabilità. Ha quindi applicato il principio secondo cui, una volta cancellata la società dal Registro delle Imprese prima dell’instaurazione del grado di impugnazione, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, ai soci della società estinta, con adeguata allegazione della loro qualità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’intimata non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge e vizi processuali della sentenza impugnata.
artt. 299 e 300 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto a seguito dell’estinzione della società.
art. 2495 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente come parametri costituzionali a sostegno della censura sulla mancata interruzione e riassunzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese prima dell’instaurazione del grado di impugnazione, il processo non può essere proseguito o iniziato validamente nei confronti della società estinta, ma l’impugnazione deve essere proposta nei confronti dei soci, previa specifica allegazione della loro qualità.
- La stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può estendersi oltre il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo si è verificato; nei gradi successivi il contraddittorio deve essere instaurato con i successori sostanziali individuati dalla legge.
- L’impugnazione proposta contro un soggetto processualmente inesistente o estinto è inammissibile se non sono allegati e individuati i soggetti legittimati a subentrare nel rapporto processuale.
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