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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10548/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un docente assunto con una lunga serie di contratti a tempo determinato presso la scuola della Provincia autonoma di Trento, in sostanziale continuità per tredici anni scolastici, nella stessa cattedra e nello stesso istituto, con successiva immissione in ruolo nello stesso istituto. Il giudice di merito aveva riconosciuto: a) il diritto alle differenze retributive per gli scatti di anzianità che sarebbero maturati se il rapporto fosse stato a tempo indeterminato; b) un ulteriore risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine, quantificato in sette mensilità; c) la ricostruzione della carriera secondo la normativa vigente al tempo di maturazione dei singoli scatti. La Provincia ricorrente impugna con cinque motivi: 1) deduce violazione di norme di legge e contratti collettivi, sostenendo che la disciplina interna del trattamento economico dei docenti non di ruolo non sia discriminatoria e che non fosse consentita la disapplicazione della disciplina interna in favore della clausola 4 dell’accordo quadro; 2) contesta il riconoscimento del danno comunitario nonostante la stabilizzazione del rapporto, richiamando la clausola 5 dell’accordo quadro; 3) censura la ricostruzione della carriera secondo la disciplina vigente al momento di maturazione dei singoli scatti anziché secondo la normativa sopravvenuta; 4) contesta l’indennità liquidata per abusivo ricorso al termine per asserita esorbitanza e carenza di motivazione; 5) lamenta violazione dell’onere della prova e illegittimità della decisione per pretesa decadenza nella produzione dei conteggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo, ha ritenuto assorbito il quarto e ha respinto gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del danno da abusivo ricorso al termine, rilevando che l’immissione in ruolo costituiva misura sufficiente a neutralizzare l’abuso e che non erano stati allegati e provati danni ulteriori. Le spese dell’intero processo sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione della stabilizzazione e dell’evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 53 della legge n. 312 del 1980

    richiamato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento del trattamento economico ai docenti non di ruolo; la Corte non ne accoglie la censura sul punto.

  • artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994

    invocati dalla Provincia in relazione al trattamento economico dei docenti; il motivo è stato respinto salvo il profilo di inammissibilità relativo ai contratti collettivi provinciali.

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone di non trattare in modo meno favorevole il lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; la Corte ribadisce che la mancata progressione economica per anzianità dei docenti a termine è discriminatoria.

  • clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    rileva per la prevenzione e sanzione dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine; la stabilizzazione in ruolo è ritenuta misura proporzionata e sufficiente a cancellare le conseguenze dell'abuso.

  • artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29 novembre 2004

    contratti collettivi provinciali richiamati dalla ricorrente; la censura è dichiarata inammissibile perché il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. riguarda solo la contrattazione collettiva nazionale.

  • art. 3 del biennio economico 2000-2001 del 15 maggio 2001 per il personale docente della Provincia autonoma di Trento

    richiamato dalla Provincia, ma la doglianza collegata è inammissibile nella parte concernente il contratto collettivo provinciale.

  • art. 22 dell'accordo provinciale del biennio economico 2008-2009 per il personale docente della Provincia autonoma di Trento

    richiamato dalla Provincia, ma la relativa censura è inammissibile per il medesimo limite alla deducibilità dei vizi sui contratti collettivi provinciali.

  • art. 17 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 27 dicembre 2011

    invocato per sostenere che la ricostruzione di carriera dovesse seguire la nuova disciplina; il motivo è ritenuto infondato.

  • deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 744 del 20 aprile 2012

    richiamata in relazione alla ricostruzione della carriera; la censura è respinta.

  • art. 2 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. nella legge n. 106 del 12 luglio 2011

    richiamato per sostenere l'applicazione della nuova disciplina contrattuale già al momento della decisione di primo grado; la Corte respinge il motivo.

  • art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010

    invocato per contestare l'indennità da abusivo ricorso al termine; la censura resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 8 della legge n. 604 del 1996

    richiamato nel motivo sull'indennità; la Corte non esamina il merito per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare violazione dell'onere della prova; la Corte osserva che la doglianza verteva in realtà su una pretesa decadenza nella produzione dei conteggi e non sull'onere probatorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 384, terzo comma, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte decide senza rinvio e rigetta la domanda di danno da abuso.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è ammissibile in cassazione solo se riferita alla contrattazione collettiva nazionale; i contratti collettivi provinciali o di livello diverso non possono essere veicolati come errori di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone parità di trattamento nelle condizioni di lavoro tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive; non è sufficiente a giustificare il diverso trattamento la sola natura a termine del rapporto o la successione di contratti distinti.
  • Nel pubblico impiego scolastico, il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratti a termine, quando il lavoratore svolga le medesime mansioni del personale di ruolo, integra discriminazione retributiva se non sorretto da una concreta e oggettiva giustificazione.
  • In tema di abuso del termine nei rapporti di lavoro pubblico scolastico, l'immissione in ruolo avvenuta tramite il medesimo sistema di reclutamento collegato alle reiterate assunzioni a termine può costituire misura sufficiente e proporzionata a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze, salvo che il lavoratore dimostri danni ulteriori specifici.
  • Il lavoratore stabilizzato non beneficia automaticamente di un ulteriore risarcimento per abuso del termine: ove la misura di stabilizzazione sia ritenuta satisfattiva, incombe sul lavoratore l'allegazione e la prova di danni diversi e ulteriori.
  • Le contestazioni relative a una pretesa decadenza nella produzione documentale non possono essere confuse con la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi sulla effettiva inutilità o superfluità del nuovo deposito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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