Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una Provincia e una lavoratrice nel periodo da febbraio 2011 a dicembre 2015. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti per superamento del limite massimo di durata complessiva di 36 mesi previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno quantificato in sei mensilità dell'ultima retribuzione. In cassazione l'amministrazione ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per ultra/extrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse ravvisato d'ufficio una causa di nullità non dedotta; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, per avere il giudice rilevato d'ufficio una nullità al di fuori dei casi consentiti; 3) nullità per mancata assegnazione di termine per osservazioni sulla causa di nullità rilevata d'ufficio; 4) violazione della disciplina sul limite di 36 mesi, sostenendo che proroghe e reiterazioni fossero consentite da norme speciali per garantire continuità del servizio; 5) violazione delle norme sul risarcimento/indennità e omesso esame di fatto decisivo, contestando la liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente gli elementi del fatto processuale necessari a verificare la dedotta ultra/extrapetizione; il secondo e il terzo perché dipendenti dalla premessa, non accolta, della rilevazione officiosa della nullità. Ha poi respinto il quarto motivo ritenendo che le norme invocate dall'amministrazione dovessero essere lette in conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e che, in assenza di espressa deroga, le proroghe consentite non potessero superare il limite massimo di 36 mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo sulla quantificazione del danno, perché la misura dell'indennità liquidata dal giudice di merito tra minimo e massimo è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, evenienze non ravvisate. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre il vizio di ultra/extrapetizione; la Corte ribadisce che, per denunciare utilmente l'error in procedendo, occorre indicare specificamente il fatto processuale e gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma sul vizio di nullità della sentenza/processo invocata per i primi tre motivi; la Corte non entra nel merito dei motivi che presuppongono una rilevazione officiosa non provata.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
È la disposizione che fissa il limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine; la Corte la interpreta in modo conforme al diritto UE, nel senso che eventuali proroghe ammesse non possono superare i 36 mesi salvo espressa deroga compatibile con la finalità antiabuso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge invocato per contestare l'applicazione della disciplina sui contratti a termine e sulla liquidazione del danno.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare il mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; il motivo resta assorbito/inammissibile per la premessa non accolta.
art. 161 c.p.c.
Invocato insieme agli artt. 101 e 183 c.p.c. nel terzo motivo per sostenere la nullità della sentenza/processo.
art. 183, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere il diritto a contraddire sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo e quarto motivo, ma non assume autonoma decisività nella soluzione della Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; non determina una diversa decisione rispetto alla disciplina processuale ordinaria.
art. 16, comma 9, d.l. n. 95 del 2012
Invocato come norma speciale che avrebbe consentito proroghe per la continuità del servizio; la Corte esclude che essa deroghi al limite dei 36 mesi in assenza di espressa previsione incompatibile con la clausola antiabuso UE.
d.l. n. 95 del 2012
Richiamato unitamente alla legge di conversione per sostenere la legittimità delle proroghe.
L. n. 135 del 2012
Legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012 invocata dalla ricorrente.
art. 4, comma 9, d.l. n. 101 del 2013
Richiamato come ulteriore base normativa delle proroghe; la Corte non lo considera una deroga espressa al limite massimo di durata complessiva.
d.l. n. 101 del 2013
Decreto-legge richiamato dalla ricorrente in tema di proroghe e stabilizzazione.
L. n. 125 del 2013
Legge di conversione del d.l. n. 101 del 2013 richiamata dalla ricorrente.
art. 1, comma 429, L. di stabilità 2015
Invocato dalla ricorrente come disciplina favorevole alle proroghe; la Corte ritiene comunque che il limite dei 36 mesi resti operante salvo espressa deroga.
clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Usata come parametro interpretativo per leggere la disciplina interna in senso conforme all'obiettivo di prevenzione degli abusi da successione di contratti a termine.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel quinto motivo insieme alle norme su termine e indennità; non conduce a una diversa liquidazione del danno.
art. 6 L. n. 604 del 1966
Richiamato nel quinto motivo per la disciplina dell'indennità; la Corte ribadisce che la quantificazione entro il range legale è censurabile solo per motivazione mancante o viziata in modo radicale.
art. 32 L. n. 183 del 2010
È il criterio di liquidazione dell'indennità richiamato per il danno da illegittima reiterazione; la misura scelta dal giudice di merito è un apprezzamento discrezionale sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude la censurabilità della quantificazione del danno perché la motivazione del giudice di merito era presente e congrua.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il motivo è ammissibile solo se contiene una specifica e autosufficiente indicazione del fatto processuale e degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla dedotta violazione.
- Le norme interne sui contratti a termine del settore pubblico devono essere interpretate in conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in modo da preservare la finalità di prevenzione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti.
- In assenza di una deroga espressa e compatibile con la disciplina antiabuso, le proroghe o reiterazioni dei contratti a termine non possono oltrepassare il limite massimo di durata complessiva stabilito dalla legge.
- La censura sulla quantificazione dell'indennità o del danno liquidato dal giudice di merito tra minimo e massimo legale è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale radicale; non basta contrapporre una diversa valutazione dell'entità del pregiudizio.
- Se un motivo di ricorso presuppone una premessa processuale o sostanziale già esclusa dalla Corte, esso resta privo di autonoma consistenza e non può essere accolto.
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