Cassazione Civile, Ordinanza n. 10520/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un consorzio di bonifica volto ad ottenere, con decorrenza dal maggio 2006, il superiore inquadramento nella VII fascia funzionale, in subordine nella VI qualifica funzionale, e le conseguenti differenze retributive. Il lavoratore deduceva di avere svolto mansioni di istruttore tecnico: presidio di unità organizzativa semplice, istruttoria delle pratiche, ricezione del pubblico, sopralluoghi, rapporti con le squadre di operai, con una certa autonomia e discrezionalità, sostenendo che il titolo di laurea richiesto dal piano organizzativo interno non fosse necessario ai fini della declaratoria contrattuale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 2 del c.c.n.l., contestando il diniego della VII qualifica. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della VI qualifica, assumendo che la declaratoria contrattuale richiedesse attività di istruttoria e definizione delle pratiche, e che le mansioni concretamente svolte integrassero tali elementi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di autonomia e discrezionalità operativa e la mancata sussistenza del coordinamento di una pluralità di dipendenti con mansioni di concetto, requisiti richiesti per l'inquadramento superiore. Ha inoltre precisato che la declaratoria della VI qualifica non è soddisfatta dal solo svolgimento dell'istruttoria, poiché la "definizione delle pratiche" implica un momento decisionale ulteriore rispetto alla mera raccolta dei dati. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
richiamato come parametro della domanda di superiore inquadramento; la Corte nega la violazione poiché il giudizio di merito ha accertato che le mansioni svolte non corrispondevano a quelle superiori rivendicate.
art. 2 c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario
le declaratorie contrattuali vanno lette in modo letterale e sistematico; per la VII fascia occorrono autonomia, discrezionalità operativa e coordinamento di unità operative, mentre per la VI fascia non basta la sola istruttoria, essendo necessaria anche la definizione delle pratiche.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la dedotta violazione di legge; la Corte rileva però che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare che il ricorrente non aveva formalmente dedotto il vizio di omesso esame nei limiti consentiti, sicché l'accertamento di fatto restava insindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di superiore inquadramento, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto circa il contenuto concreto delle mansioni e la loro rispondenza alle declaratorie contrattuali, salvo il vizio nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Quando la declaratoria contrattuale richiede autonomia e discrezionalità operativa, non è sufficiente l'esecuzione di attività meramente istruttorie o di raccolta dati se manca il potere di assumere decisioni o di definire autonomamente le pratiche.
- L'espressione contrattuale "definizione delle pratiche" indica un segmento decisionale ulteriore rispetto alla semplice istruttoria; pertanto, il solo svolgimento dell'istruttoria non basta per integrare la qualifica che presuppone anche tale fase conclusiva.
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto, ove il ricorrente contesti in realtà l'apprezzamento delle prove e delle mansioni compiuto dal giudice di merito.
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