Cassazione Civile, Ordinanza n. 10527/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di cooperativa di lavoro e successiva cessione d'azienda. La lavoratrice, già socia lavoratrice di una cooperativa, aveva ottenuto in un precedente giudizio la dichiarazione di nullità della propria estromissione di fatto dal rapporto e la condanna della cooperativa al risarcimento pari alle retribuzioni non percepite fino alla sentenza del 4 luglio 2013. Poiché nel 2008 l'azienda era stata ceduta alla società ricorrente, la lavoratrice otteneva poi un decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria per le retribuzioni non corrisposte dal mese di agosto 2013 all'aprile 2015. La società proponeva opposizione sostenendo che non vi fosse un rapporto di lavoro in essere al momento della cessione, perché la precedente sentenza non aveva disposto il ripristino del rapporto, e che comunque non fosse applicabile l'art. 2112 c.c.; negava inoltre la responsabilità ex art. 2560 c.c. per mancanza di iscrizione del debito in bilancio. In appello la lavoratrice otteneva la conferma del decreto, valorizzandosi il precedente giudicato e la continuità giuridica del rapporto di lavoro anche nei confronti della cessionaria, la quale aveva già impugnato la sentenza presupposta come avente causa della cooperativa. In Cassazione, la società deduceva violazione degli artt. 2909, 2560 e 2112 c.c., carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la lavoratrice proponeva ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda ulteriormente risarcitoria relativa alle retribuzioni maturate dall'1 maggio 2015 fino alla decisione d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondate o inammissibili le censure sul giudicato, sulla motivazione e sull'applicabilità delle norme invocate: il giudicato formatosi nel precedente processo era opponibile anche alla cessionaria, che vi aveva partecipato quale avente causa della cooperativa ed aveva proposto ricorso per cassazione poi rigettato; la sentenza presupposta aveva accertato la continuità giuridica del rapporto di lavoro e la conseguente mora accipiendi con condanna risarcitoria parametrata alle retribuzioni non percepite, sicché non poteva essere rimessa in discussione la permanenza del rapporto al momento della cessione. Ha invece accolto il ricorso incidentale della lavoratrice, rilevando l'omessa pronuncia sulla domanda, proposta sin dal primo grado e riproposta in appello, diretta a ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno corrispondente alle retribuzioni maturate dopo il 1 maggio 2015 e fino alla sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per esaminare quella domanda e regolare le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
il giudicato formatosi in un precedente processo non può essere rimesso in discussione e, nel caso concreto, si è formato anche nei confronti della cessionaria che aveva partecipato al giudizio presupposto come avente causa.
invocato dalla ricorrente per escludere la propria responsabilità, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva perché ha ritenuto dirimente il giudicato e la continuità del rapporto di lavoro.
invocato per negare la successione nei rapporti di lavoro; la Corte ha escluso che la censura potesse superare il giudicato già formatosi sulla continuità giuridica del rapporto.
richiamato per evidenziare che la cessionaria aveva partecipato al processo presupposto quale avente causa della cooperativa, con conseguente estensione del giudicato nei suoi confronti.
art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
base dei motivi di ricorso principale, dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati; il n. 5 è stato ritenuto inammissibile per mancata indicazione del fatto decisivo omesso.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
base del ricorso incidentale, accolto per omessa pronuncia sulla domanda ulteriore di risarcimento.
norma invocata dalla ricorrente principale nel terzo motivo, senza esito favorevole, poiché la censura è stata ritenuta inammissibile.
norma invocata dalla ricorrente principale nel terzo motivo, ritenuto inammissibile.
richiamata per ricostruire il regime dei rapporti del socio lavoratore di cooperativa, nel testo anteriore alle modifiche del 2003; la Corte ha confermato che la sola delibera di esclusione non estingueva automaticamente il rapporto di lavoro subordinato.
richiamata come modifica successiva alla disciplina applicabile ratione temporis, senza incidere sulla soluzione della lite.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio è opponibile anche al successore a titolo particolare che vi abbia partecipato come avente causa, soprattutto quando abbia già impugnato la decisione in quella qualità; in tal caso la portata preclusiva impedisce di rimettere in discussione gli accertamenti già definiti.
- In tema di cessione d'azienda e rapporti di lavoro, la continuità giuridica del rapporto accertata in un precedente giudizio non può essere negata in un successivo contenzioso dal cessionario che sia subentrato nella posizione del cedente e sia rimasto vincolato dal relativo giudicato.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta assume sostanzialmente la veste di attrice; se propone una domanda ulteriore e la ripropone in appello, il giudice di secondo grado deve esaminarla espressamente, altrimenti incorre in omessa pronuncia.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame.
- Quando il motivo di ricorso mira in realtà a superare gli effetti del giudicato, esso è inammissibile se pone in discussione un accertamento ormai definitivo e non più rimettibile al sindacato di legittimità.
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