Cassazione Civile, Ordinanza n. 10538/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa da una lavoratrice, in forza di una sentenza d'appello confermata in cassazione, per il pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno commisurate alle retribuzioni maturate in un determinato periodo. La società destinataria dell'esecuzione ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo: 1) l'incompetenza per materia del giudice dell'esecuzione in favore del giudice del lavoro del medesimo Tribunale; 2) la cessazione della materia del contendere o il difetto di interesse per effetto della rinuncia al pignoramento; 3) l'inopponibilità del titolo esecutivo per asserita inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., assumendo che il rapporto di lavoro fosse già cessato prima della cessione d'azienda. In cassazione la società ha riproposto cinque censure, tutte articolate come violazioni di legge e vizi motivazionali, insistendo su incompetenza, inopponibilità del titolo, necessità di una costituzione in mora della lavoratrice, pretesa estinzione dei rapporti di lavoro per delibera societaria anteriore e sopravvenienze giurisprudenziali in tema di rapporti nelle cooperative.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata e, soprattutto, che introducessero questioni di merito estranee al perimetro dell'opposizione all'esecuzione, la quale consente soltanto di contestare fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Sono state quindi confermate la decisione di merito e la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione della distribuzione interna degli affari tra sezioni del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza in senso proprio; al più può porsi un problema di rito, non coltivato nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del giudice del lavoro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione d'appello.
Invocato dalla ricorrente in tema di incompetenza, senza che la censura superasse il rilievo della mancata configurabilità di una vera questione di competenza.
L'opposizione all'esecuzione può investire il diritto di procedere ad esecuzione forzata solo nei limiti della contestazione del titolo e dei fatti successivi alla sua formazione.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato formatosi sul titolo azionato.
La ricorrente ne ha invocato l'inapplicabilità per negare la riferibilità del titolo alla società succeduta; la Corte ha giudicato la questione di merito estranea al giudizio di opposizione all'esecuzione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della costituzione in mora del creditore/lavoratore, ma la questione è stata ritenuta nuova ed estranea al thema decidendum dell'opposizione all'esecuzione.
Invocato insieme all'art. 1206 c.c. sul tema della mora, ma ritenuto non scrutinabile in questa sede perché attinente al merito del credito.
Richiamato unitamente ad altre norme per contestare la validità/consistenza del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché di merito e nuova.
Invocato nel quadro delle società cooperative e del rapporto socio-lavoro, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Richiamato dalla ricorrente per la lettura sistematica della disciplina cooperativa, ma senza incidenza sul perimetro del giudizio esecutivo.
Censurata la mancata considerazione della disciplina dei rapporti nelle cooperative, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e di merito.
La successione nel rapporto controverso rende opponibile alla società succeduta il titolo formatosi nei confronti del dante causa; la stessa società aveva già impugnato la precedente sentenza e il ricorso era stato rigettato.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quale conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere riesaminate questioni di merito relative al credito o alla validità intrinseca del titolo esecutivo; sono deducibili solo fatti successivi alla formazione del titolo, aventi efficacia modificativa, impeditiva o estintiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
- La dedotta violazione della ripartizione interna degli affari tra sezioni dello stesso Tribunale non integra, di regola, una questione di competenza in senso tecnico.
- La rinuncia al pignoramento non equivale, di per sé, a rinuncia al diritto sostanziale e non determina automaticamente cessazione della materia del contendere quando permanga l'interesse alla definizione dell'opposizione proposta dal debitore esecutato.
- Il titolo esecutivo è opponibile al soggetto subentrato nel rapporto controverso quando si sia verificata una successione nel rapporto ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; la contestazione della riferibilità sostanziale del credito al dante causa non può essere veicolata come eccezione nel solo giudizio di opposizione all'esecuzione se implica una rivisitazione del merito già coperta da giudicato.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introducono questioni nuove non prospettate nei gradi di merito.
- La funzione dell'opposizione all'esecuzione è limitata al controllo dell'ammissibilità del diritto del creditore di procedere esecutivamente, non alla rinnovazione del giudizio sul rapporto sostanziale già definito dal titolo e dal giudicato.
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