Cassazione Penale, Ordinanza n. 15602/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero. La decisione di applicazione della pena è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 17 dicembre 2024 con cui era stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 337 c.p., commessi in Specchia e Tricase il 29 agosto 2024. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancata verifica dell'inesistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che una censura di questo tipo non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei confronti della sentenza di patteggiamento, poiché la norma limita il ricorso ai motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
discipline dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento.
i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono censure sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente previsti.
richiamato solo come parametro della censura dedotta dal ricorrente in tema di cause di non punibilità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti contestati al ricorrente.
norma incriminatrice relativa alla resistenza a pubblico ufficiale contestata al ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono a critica vincolata e devono rientrare nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile, contro la sentenza di patteggiamento, la generica violazione dell'obbligo di verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. quando la doglianza non si traduca in uno dei motivi espressamente ammessi dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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