Cassazione Penale, Sentenza n. 8093/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame del decreto del GIP del 19/03/2021 che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessivi euro 2.384.161,85. La ricorrente deduce: 1) errata applicazione dell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), mancata prova di un accordo stabile e carenza di motivazione rispetto all'ipotesi alternativa del concorso di persone; contestazione della sussistenza dell'aggravante della transnazionalità; 2) vizio nella determinazione del profitto confiscabile e violazione dei principi di proporzionalità e solidarietà, lamentando che, rispetto al profitto attribuito alla società/associata (euro 58.536,95), è stato comunque operato un sequestro su somme maggiori (euro 137.092,28 per alcuni soggetti; per la società F.C. IMMOBILIARE S.r.l. sequestrati euro 25.014,03). Chiede annullamento dell'ordinanza di rigetto e quindi l'accoglimento della richiesta di riesame.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge; nel caso di specie il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata e non è ravvisabile la mancanza o apparenza della motivazione o l'omesso esame di punti decisivi. Sul merito cautelare la Corte conferma che il sequestro preventivo in sede cautelare si fonda su indizi e non richiede la prova definitiva; le deduzioni difensive rappresentano una lettura alternativa non idonea a cancellare gli indizi. Quanto alla quantificazione del profitto confiscabile in ipotesi di associazione per delinquere, la Corte richiama l'orientamento secondo cui il profitto dell'associazione è autonomo e sommatorio rispetto ai singoli reati-fine e può essere attribuito agli associati nella fase cautelare. Il secondo motivo è ritenuto generico e infondato. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte dispone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende in euro 3.000,00.
Norme richiamate
La norma sull'associazione per delinquere è stata applicata dal Tribunale e ritenuta sussistente a livello indiziario; la Corte sottolinea che l'accertamento definitivo non è richiesto in sede cautelare e che l'adesione al sodalizio comporta responsabilità rispetto al profitto complessivo dell'associazione.
artt. 2, 5, 8 e 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Riguardano reati tributari e la soglia per la rilevanza penale dell'IVA: il Tribunale ha ritenuto che le frodi carosello fossero ripetute e sistematiche e che l'evasione fosse posta in essere per mantenere l'IVA sotto soglie penalmente rilevanti; la Corte ricorda che tali elementi, anche se provvisori, sono idonei a sorreggere il sequestro cautelare del profitto.
Norma che disciplina l'aggravante per reati commessi in associazione quando hanno carattere transnazionale; la ricorrente contestava la sua applicazione ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale verifica formale non fosse decisiva ai fini cautelari e che l'esclusione non avrebbe avuto rilievo pratico per la misura cautelare adottata.
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Norme che regolano rispettivamente il sequestro preventivo e il riesame del provvedimento: la Corte ricorda che i ricorsi per cassazione avverso ordinanze rese nell'ambito di tali articoli sono ammessi solo per specifiche violazioni di legge.
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso determinate ordinanze: la Corte ha richiamato che in tali ipotesi il sindacato è limitato alla violazione di legge (motivazione assente o meramente apparente, omesso esame di punti decisivi).
Norma sulle modalità del ricorso per cassazione in materia penale; la Corte richiama che l'illogicità manifesta degli argomenti non rientra sempre nella nozione di violazione di legge percorribile in cassazione.
art. 192 comma secondo cod. proc. pen.
Regola metodologica sull'apprezzamento degli indizi (cumulazione degli indizi): la Corte ricorda che trasformare indizi in prova completa è incompatibile con il tipo di giudizio cautelare; è richiesto che le deduzioni contrarie siano di tale forza da eliminare l'attitudine indicativa dell'indizio.
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorso inammissibile: la Corte ha condannato la parte alla rifusione delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso ordinanze di riesame/ sequestro adottate ai sensi degli artt. 322-bis/324 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per specifiche violazioni di legge (es. mancanza o assenza della motivazione, omesso esame di punti decisivi); una mera diversa valutazione critica dei fatti non è sufficiente.
- In fase cautelare (sequestro preventivo) il giudice può fondare il provvedimento su indizi anche se non sussiste prova definitiva: la difesa può proporre una lettura alternativa, ma questa non è idonea a far cadere il sequestro se non elimina l'efficacia indicativa degli indizi.
- Nell'ipotesi di associazione per delinquere il profitto confiscabile può essere considerato nella sua dimensione complessiva (profitto dell'associazione) e attribuito agli associati anche nella fase cautelare; la limitazione della confisca richiede argomentazioni concrete e non generiche.
- La contestazione di circostanze aggravanti (es. transnazionalità) può essere non decisiva ai fini cautelari se la loro esclusione non incide sulla misura adottata; la verifica piena di tali circostanze è rimessa alla fase di merito.
- Le eccezioni di proporzionalità/solidarietà nell'attribuzione del profitto devono essere specificamente motivate e fondate su dati concreti: in assenza di elementi capaci di privare gli indizi della loro rilevanza, il sindacato cautelare rimane sfavorevole alla parte che propone solo deduzioni generiche.
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