Cassazione Penale, Sentenza n. 25911/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati associativi e detenzione di ingenti quantità di stupefacente (art. 74 DPR 309/1990). I motivi dedotti erano: (1) illegittima utilizzazione delle chat estratte dall'applicativo SKY ECC (violazione art.15 Cost. e norme processuali sulla acquisizione della corrispondenza; la prova sarebbe da qualificare come corrispondenza elettronica e non come documento ai sensi dell'art.234‑bis c.p.p.); (2) insufficienza della gravità indiziaria, in particolare sui fatti relativi alla cessione di hashish del 28/2/2020 e al presunto ruolo attivo del ricorrente; (3) inadeguatezza della misura cautelare in considerazione del tempo trascorso, del ruolo ritenuto marginale del ricorrente e della sua giovane età.
La decisione
Il Tribunale rigetta il ricorso. La decisione conferma che le chat acquisite mediante ordine europeo di indagine (OEI), già in possesso dell'autorità giudiziaria francese, sono utilizzabili nel processo italiano senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale: la disciplina dell'OEI (Direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 108/2017) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite escludono l'obbligo di riprodurre pedissequamente le regole italiane di formazione degli atti; il giudice nazionale deve però verificare il rispetto dei diritti fondamentali, sussistendo una presunzione relativa di conformità dell'operato dell'autorità straniera cui è tuttavia richiesto alla difesa di allegare e provare gli specifici vizi. Sulla gravità indiziaria il Tribunale ritiene i colloqui decrittati corroborati dalle attività di osservazione della polizia giudiziaria e non ravvisa aporie logiche; rileva inoltre che per i reati ex art.74 DPR 309/1990 operano presunzioni che rendono legittima la custodia cautelare salvo prova contraria. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sua contestazione attiva le presunzioni cautelari previste dall'art.275 c.p.p. per l'adozione della custodia in carcere
art. 15 Cost.
Riferimento alla segretezza della corrispondenza: la sentenza interpreta che l'art.15 non impone necessariamente un provvedimento preventivo del giudice per l'acquisizione di documenti costituiti da corrispondenza già formata e detenuta da autorità straniere; l'autorità inquirente (anche il PM) rientra nella nozione di "autorità giudiziaria" ai fini dell'art.15
"È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare"
Disciplina una modalità autonoma di acquisizione di documenti/dati informatici dall'estero; le Sezioni Unite hanno chiarito che non è applicabile quando l'acquisizione è effettuata mediante cooperazione internazionale (OEI), perché disciplina alternativa rispetto agli strumenti di mutua assistenza
Norma che regola il sequestro di corrispondenza; la Corte sottolinea che la previsione di "autorità giudiziaria" comprende anche il pubblico ministero, quindi talune acquisizioni possono avvenire senza provvedimento giudiziario preventivo
Direttiva 2014/41/UE (art.6 par.1 lett. b)
Stabilisce le condizioni per l'emissione dell'OEI: necessità, proporzione e comparabilità con un caso interno; il giudice di emissione valuta in astratto tali condizioni. La sentenza applica tale principio per ritenere legittima l'emissione dell'OEI anche per prove già in possesso dell'autorità di esecuzione
Norme di recepimento della Direttiva sull'OEI: confermano che l'OEI può essere emesso anche per acquisire prove già disponibili nello Stato di esecuzione
Convenzione di Budapest (2001)
Richiamata a supporto del principio secondo il quale l'accesso a dati informatici all'estero si realizza nell'ambito di mutua assistenza tra Stati; non esclude l'utilizzo di prove ottenute tramite cooperazione internazionale
art. 238 c.p.p.; art. 270 c.p.p.; art. 78 disp. att. c.p.p.
Norme che disciplinano la circolazione e l'utilizzabilità in Italia di atti e prove formati in altri procedimenti o in altri Stati: non richiedono preventiva autorizzazione del giudice italiano per l'acquisizione di atti già formati all'estero
Prevede presunzioni relative circa le esigenze cautelari nei reati indicati (tra cui stupefacenti) che limitano la discrezionalità del giudice nella scelta della misura; la presenza di gravi indizi per partecipazione ad associazione può legittimare la custodia in carcere salvo prova contraria
Massime di principio
- Le comunicazioni elettroniche già acquisite da un'autorità giudiziaria straniera possono essere richieste e utilizzate in Italia mediante ordine europeo di indagine (OEI) senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, purché sussistano i requisiti di necessità e proporzione e il materiale sia "prove già in possesso" dello Stato di esecuzione
- Sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria di altro Stato UE: la difesa che deduca violazioni di diritti fondamentali deve allegare e provare concretamente gli specifici vizi procedurali o di garanzia
- La qualificazione delle chat come "documento" o come "corrispondenza elettronica" non implica di per sé l'inutilizzabilità: la giurisprudenza consente l'utilizzo purché si rispetti il bilanciamento dei diritti e le garanzie previste dalla Direttiva sull'OEI
- Per i reati di stupefacenti collegati ad associazione (art.74 DPR 309/1990) operano presunzioni che rendono più agevole l'adozione della custodia cautelare; la parte può contrastare tali presunzioni soltanto con prove concrete e pertinenti relative all'assenza di esigenze cautelari o all'idoneità di misure meno afflittive
- In casi analoghi è strategico, per la difesa, ottenere e produrre documentazione processuale dello Stato estero (atto di acquisizione, verbali, provvedimenti) per dimostrare eventuali vizi nell'acquisizione o violazioni di garanzie
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