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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37526/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di alcuni lavoratori alla corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia INPS, in relazione a rapporti di lavoro formalmente intercorsi con una società fallita, nella quale essi risultavano transitati a seguito di scissione della precedente datrice di lavoro. L’INPS aveva contestato la genuinità di tali rapporti in base a un accertamento ispettivo, sostenendo in cassazione che, per effetto della scissione totalitaria e della successione nei rapporti, la sola ammissione allo stato passivo nei confronti di una delle società beneficiarie non fosse sufficiente, essendo configurabile una solidarietà ex lege con l’altra beneficiaria in bonis per i crediti maturati verso la società scissa. Con l’unico motivo l’Istituto deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 297 del 1982, in relazione agli artt. 2506-quater e 2112 c.c., lamentando l’erroneo riconoscimento del diritto al pagamento del TFR dal Fondo di garanzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che in caso di scissione totale la società scissa si estingue e i rapporti giuridici pendenti si trasferiscono alle società beneficiarie; dall’altro, ha ritenuto che la questione prospettata dall’INPS in cassazione fosse nuova, perché nei gradi di merito l’Istituto aveva sostenuto una diversa contestazione, cioè la fittizietà del rapporto di lavoro con la società fallita ai fini dell’indebita fruizione di sgravi contributivi. Non risultando adeguatamente allegato che la diversa questione sulla solidarietà derivante dalla scissione fosse stata tempestivamente introdotta nel giudizio di merito, il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l’INPS alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 297

    primo, secondo, terzo, settimo e ottavo comma

    È la norma che disciplina l’intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR; la Corte la richiama nel contesto del requisito dell’ammissione al passivo e della tutela del lavoratore.

  • art. 2506-quater c.c.

    Richiamato per sostenere gli effetti della scissione sui rapporti giuridici e sulla successione delle società beneficiarie nei diritti e obblighi della società scissa.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato in relazione al trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di operazioni societarie e alla continuità del rapporto con il cessionario/beneficiario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e la possibilità di deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In caso di scissione totale, la società scissa si estingue e i rapporti giuridici pendenti e preesistenti si trasferiscono alle società beneficiarie in coerenza con la quota di patrimonio assegnata.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non tempestivamente devolute nei gradi di merito; il ricorrente deve specificare in quale atto e in quali termini la questione sia stata già posta.
  • La mera contestazione dell’INPS sulla genuinità del rapporto di lavoro, svolta per finalità diverse da quelle attinenti alla solidarietà conseguente a operazioni societarie, non consente di sostituire in cassazione il thema decidendum con una diversa questione giuridica.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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