Cassazione Civile, Ordinanza n. 12733/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
Un proprietario confinante aveva citato in giudizio il condominio e altri soggetti che avevano realizzato un fabbricato, chiedendo l’arretramento dell’opera perché a distanza illegale, l’eliminazione di vedute e lo stop a uno stillicidio ritenuto illecito, oltre al risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito e, in via riconvenzionale, chiesto l’accertamento dell’usucapione del diritto di mantenere l’edificio a distanza inferiore a quella legale e della servitù di veduta e scarico. Il Tribunale aveva riconosciuto l’usucapione della servitù di veduta e rigettato il resto; la Corte d’appello aveva invece accolto la domanda di arretramento sino a cinque metri dal confine e ordinato l’eliminazione delle vedute, rigettando le altre domande. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità/tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 1158 c.c. per errato dies a quo dell’usucapione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla realizzazione della struttura portante e non dal completamento dell’opera; 3) violazione degli artt. 817, 1117, 1158 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato che il fabbricato era già strutturalmente visibile nel 1993 e che la difformità dell’interrato non ne aveva mutato la struttura; 4) violazione dell’art. 100 c.p.c., censurando l’affermazione secondo cui il vicino non avrebbe avuto interesse ad agire prima dell’ultimazione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che i ricorrenti non potevano trarre alcun vantaggio giuridico dalla decisione sull’eccezione proposta dalla controparte e che, comunque, la regolazione delle spese operata dalla Corte d’appello era coerente con la soccombenza complessiva. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione solo sul momento di inizio della costruzione, ma sulla mancanza di prova che la struttura esistente nel 1994 corrispondesse alla conformazione finale dell’edificio, anche alla luce di una variante in corso d’opera che aveva trasformato un volume interrato in autorimesse e magazzini fuori terra; mancava quindi la dimostrazione dello stato di fatto idoneo a far decorrere l’usucapione della servitù. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’osservazione sulla possibilità di ricondurre l’opera a conformità prima dell’ultimazione era un obiter dictum e non la ratio della decisione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni rilevanti; tuttavia, la censura è inammissibile quando la parte ricorrente non ha un concreto interesse a dolersi dell’omissione riguardante un’eccezione della controparte.
per l’usucapione della servitù di mantenimento di un’opera a distanza illegale rileva il momento in cui l’opera viene ad esistenza come stato di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, non il mero inizio della costruzione; occorre però prova della corrispondenza tra struttura esistente e conformazione finale.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione del fabbricato e alle pertinenze, ma non decisivo ai fini della decisione, perché la censura non ha superato il difetto di prova sulla conformazione dell’opera.
richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a scalfire la ratio sulla prova dello stato di fatto rilevante ai fini dell’usucapione.
chi invoca l’usucapione deve dimostrare i fatti costitutivi del possesso utile e, nel caso di opere edificate in modo difforme, anche la corrispondenza tra la struttura esistente nel dies a quo e quella finale.
l’interesse ad agire richiede un’utilità concreta e attuale; non è sufficiente un interesse astratto o meramente ipotetico, né può fondare l’azione una mera previsione di possibili effetti futuri.
la compensazione delle spese, anche parziale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare sussiste solo se la parte può conseguire un’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile dalla decisione richiesta; non basta dolersi dell’omessa pronuncia su un’eccezione proposta dalla controparte quando tale pronuncia non produrrebbe alcun vantaggio sostanziale o processuale.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi con la motivazione decisiva posta a base della decisione.
- Ai fini dell’usucapione di una servitù consistita nel mantenimento di un’opera a distanza illegale, il dies a quo va individuato nel momento in cui l’opera sia venuta a esistenza in modo stabile e riconoscibile come corrispondente all’esercizio della servitù; non basta il mero avvio dei lavori o la presenza di una struttura portante se non è provata la coincidenza con la configurazione finale.
- Quando nel corso dell’edificazione interviene una variante sostanziale che modifica la consistenza o la sagoma dell’opera, chi invoca l’usucapione deve provare non solo l’esistenza di elementi strutturali iniziali, ma anche che essi corrispondano alla conformazione definitiva dell’immobile rilevante ai fini del calcolo del termine.
- La regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione parziale, dipende dall’esito complessivo della controversia e dalla valutazione discrezionale del giudice di merito; non è richiesta una perfetta proporzione tra capi accolti e quota di spese posta a carico della parte soccombente.
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