Cassazione Civile, Ordinanza n. 04833/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un investitore aveva impugnato davanti alla Corte d'appello la delibera Consob che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per insider trading, oltre alla sanzione interdittiva accessoria e alla confisca del profitto, per avere acquistato azioni di una società poco prima dell'annuncio pubblico di un'OPA volontaria, utilizzando informazioni privilegiate ritenute conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) prescrizione quinquennale della sanzione, sostenendo che la contestazione fosse tardiva rispetto alla data delle operazioni; 2) violazione del termine di 180 giorni per la contestazione degli addebiti, assumendo che la Consob avesse concluso l'accertamento in una data anteriore a quella valorizzata dal giudice di merito; 3) erroneo uso delle presunzioni nell'accertamento dell’illecito, in assenza di prove dirette e con elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti; 4) mancata applicazione del favor rei e della disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di sanzioni Consob, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019; 5) illegittimità della confisca, poi venuta meno per autotutela della Consob a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 112/2019, che aveva colpito la disciplina della confisca obbligatoria prevista dal TUF. Il ricorrente ha inoltre introdotto in memoria questioni nuove su ne bis in idem e prescrizione penale, ritenute però non decisive o inammissibili nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi di ricorso: ha ritenuto tempestiva l’interruzione della prescrizione, ha escluso la violazione del termine di 180 giorni per la contestazione degli addebiti e ha confermato la correttezza del ragionamento presuntivo utilizzato per accertare l’abuso di informazioni privilegiate. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, la sanzione amministrativa di cui all’art. 187-bis TUF deve essere rideterminata dal giudice di merito applicando il trattamento più favorevole sopravvenuto. Sul quinto motivo ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la Consob aveva già annullato in autotutela la parte di confisca non più consentita, limitandola al solo profitto. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
L’abuso di informazioni privilegiate è sanzionabile anche sulla base di prova presuntiva; la sanzione ha natura sostanzialmente penale ai fini dell’applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto.
Prevede la sanzione interdittiva accessoria applicata unitamente alla sanzione pecuniaria.
Costituisce la base legale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob.
La disciplina della confisca è stata colpita da illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito, dovendosi limitare al profitto.
Regola l’opposizione giurisdizionale alla sanzione amministrativa irrogata dalla Consob.
Le sanzioni amministrative sono applicate previa contestazione degli addebiti entro 180 giorni dall’accertamento.
La prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa è quinquennale e si applicano le norme del codice civile per l’interruzione.
Per il computo del termine di prescrizione si applica il criterio del computo a giorni, con scadenza alla fine dell’ultimo giorno utile.
L’abuso di informazioni privilegiate può essere accertato mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e siano gravi, precisi e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente per il principio di retroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria sostanzialmente penale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione della lex mitior anche alle sanzioni Consob di natura punitiva.
La deroga alla retroattività in mitius è stata dichiarata incostituzionale; il regime più favorevole sopravvenuto deve applicarsi alla sanzione.
Corte cost. n. 63/2019
Ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività favorevole prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015, imponendo la rivalutazione della sanzione.
Corte cost. n. 112/2019
Ha dichiarato l’illegittimità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 187-sexies TUF nella parte eccedente il solo profitto.
Richiamato in relazione alla memoria depositata in vista dell’adunanza camerale.
Massime di principio
- In materia di sanzioni Consob per abuso di informazioni privilegiate, la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 si interrompe con la ricezione dell’atto di contestazione entro il termine, dovendosi computare la scadenza secondo le regole civilistiche sul decorso dei termini.
- Il momento dell’accertamento ai fini della contestazione ex art. 195 TUF non coincide automaticamente con la mera acquisizione dei primi dati o con la chiusura formale di un’attività istruttoria, ma con il tempo ragionevolmente necessario a tradurre le verifiche preliminari in un accertamento completo, senza inerzie ingiustificate.
- L’abuso di informazioni privilegiate può essere dimostrato mediante presunzioni semplici, poiché la prova diretta è spesso difficilmente reperibile; il giudice deve però valutare gli indizi sia singolarmente sia complessivamente, verificando che il quadro sia grave, preciso e concordante.
- La tenuta del ragionamento presuntivo non è esclusa dall’assenza di confessioni o intercettazioni, purché gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito consentano una ricostruzione logica e coerente dei collegamenti tra i soggetti, della fonte dell’informazione e dell’operatività di mercato.
- Le sanzioni amministrative Consob per insider trading devono essere riesaminate alla luce della lex mitior sopravvenuta quando la disciplina è stata colpita da declaratoria di incostituzionalità, dovendo il giudice del rinvio rideterminare la sanzione in concreto secondo il regime più favorevole.
- La confisca in materia di abusi di mercato, dopo l’intervento della Corte costituzionale, non può estendersi oltre il profitto dell’illecito; la parte eccedente va eliminata e il giudizio sul punto può essere superato da un intervento in autotutela dell’autorità amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_civile · 3 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04717/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_civile · 3 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04718/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_civile · 3 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04719/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_civile · 3 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_civile · 3 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04721/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →