Cassazione Civile, Ordinanza n. 26447/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da una società mandataria di altra società proprietaria/lessor, che otteneva dal Tribunale la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare per inadempimento della società utilizzatrice, con ordine di rilascio dell’immobile. La società soccombente proponeva appello deducendo la nullità o inesistenza del processo di primo grado, sostenendo che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza, con relata di notifica, erano stati depositati in forma cartacea anziché telematica, in violazione dell’obbligo di deposito telematico degli atti processuali, con conseguente inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del deposito e insanabilità del vizio. La Corte d’appello rigettava il gravame ritenendo che l’obbligo di deposito telematico riguardasse gli atti endoprocessuali e comunque che, nel caso concreto, il deposito cartaceo avesse raggiunto lo scopo, poiché la notificazione era tempestiva, la controparte aveva avuto conoscenza degli atti e aveva persino chiesto di visionare la documentazione senza poi costituirsi. In cassazione la società conduttrice ha dedotto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, sostenendo che il "ricorso notificato" non fosse atto introduttivo e che, essendo stato depositato successivamente alla costituzione in giudizio, dovesse essere depositato solo telematicamente; la nullità derivante, a suo dire, avrebbe travolto l’intero processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, si trattava di una nullità del deposito e non di inesistenza dell’atto; di conseguenza, il deposito cartaceo del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e del decreto di fissazione dell’udienza, avvenuto in prima udienza, pur se irrituale, aveva raggiunto lo scopo di inserire gli atti nel fascicolo d’ufficio e consentirne la visione alla controparte. Poiché la parte intimata aveva ricevuto regolare notifica, aveva potuto consultare gli atti e non aveva allegato alcuna concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa, ogni irregolarità risultava sanata. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l’intimata non ha svolto difese in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Indica il rito sommario di cognizione nel quale era stato introdotto il giudizio di primo grado.
Regola il provvedimento conclusivo del tribunale nel rito sommario, qui adottato in forma di ordinanza.
art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012
La Corte ribadisce che l’obbligo di deposito telematico esclusivo riguarda gli atti endoprocessuali delle parti già costituite, non gli atti introduttivi; comunque, il deposito cartaceo irregolare è sanabile per raggiungimento dello scopo.
Richiamato come regola di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dalla ricorrente per violazione di legge.
Regola il procedimento camerale non partecipato seguito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il deposito cartaceo di un atto processuale compiuto in modo irregolare non determina automaticamente nullità insanabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo processuale, ossia l’inserimento nel fascicolo e la conoscibilità da parte dell’avversario.
- L’obbligo di deposito telematico previsto dall’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 non si estende, secondo la lettura accolta, agli atti introduttivi del giudizio, ma riguarda gli atti endoprocessuali delle parti già costituite.
- La nullità del deposito non può essere accolta in assenza di una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa; la mera irregolarità formale è sanata se la controparte ha avuto piena conoscenza dell’atto e possibilità di difendersi.
- Ai fini dell’ulteriore contributo unificato, rileva il rigetto integrale del ricorso o comunque la definizione negativa del gravame per l’impugnante, indipendentemente dalla pronuncia sulle spese.
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