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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34830/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 75, comma 2, e 14 (in particolare comma 2-ter) del d.lgs. n.159/2011. Sosteneva che, essendo trascorsi oltre due anni dall'emissione della misura di sorveglianza speciale (e comunque oltre due anni dalla sospensione della misura), si sarebbe dovuta attivare la procedura di verifica della pericolosità sociale prevista dall'art.14, comma 2-ter, prima di eseguire il residuo periodo della sorveglianza speciale. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.75, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs.159/2011 in relazione all'art.208 c.p. e agli artt.3 e 27 Cost., ritenendo discriminatoria e irragionevole la previsione che richiede la detenzione ininterrotta di almeno due anni per la verifica della pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il reato contestato (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) è stato provato: il ricorrente era stato trovato a Ventimiglia il 5 novembre 2019 in violazione del residuo periodo di sorveglianza speciale notificatogli il 16 ottobre 2019. Sul punto di diritto, la Corte ha ritenuto infondata la tesi che la procedura di verifica della pericolosità debba attivarsi automaticamente dopo il decorso di due anni dall'emissione della misura o dalla sospensione: la previsione dell'art.14, comma 2-ter, si applica soltanto quando la detenzione per espiazione della pena sia durata ininterrottamente almeno due anni; nel caso di specie la detenzione non è stata ininterrotta (il ricorrente era evaso e quindi non ha scontato la detenzione continuativamente), per cui non è scattato l'obbligo di nuova verifica. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. Il ricorrente è stato dunque ritenuto responsabile e il ricorso è stato respinto; è stata disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art.75, comma 2

    art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Norma che punisce la violazione degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione (sorveglianza speciale). È stata applicata per qualificare la condotta del ricorrente trovato fuori dal comune di soggiorno obbligato.

  • d.lgs. n.159/2011, art.14, comma 2

    art.14, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Riferimento normativo sul termine di due anni connesso all'esecuzione delle misure di prevenzione; la Corte ha chiarito che il riferimento al periodo biennale riguarda ipotesi specifiche e non equivale automaticamente a una verifica dopo due anni in tutti i casi.

  • d.lgs. n.159/2011, art.14, comma 2-ter

    art.14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011

    La Corte interpreta il comma 2-ter come applicabile esclusivamente quando la detenzione per espiazione della pena sia stata ininterrotta per almeno due anni; se la detenzione è stata interrotta (es. fuga ed eventuale nuovo arresto), la procedura di verifica della pericolosità sociale prevista da tale comma non trova applicazione.

  • codice penale, art.208

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale; il ricorrente lamentava contrasto con tale norma, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata.

  • Costituzione, artt.3 e 27

    Gli artt.3 (uguaglianza) e 27 (finalità rieducativa della pena) sono stati invocati nella censura di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto legittima la differenziazione di trattamento normativa poiché giustificata dalla necessità di valutare l'effetto che una detenzione ininterrotta di lunga durata può avere sulla pericolosità sociale e sulla funzione rieducativa della pena.

  • codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b)

    art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che indica il motivo di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale). Il ricorso era fondato su tale motivo ma è stato comunque respinto dalla Corte.

  • d.l. n.137/2020, art.23

    Richiamato in relazione alla requisitoria presentata dal Pubblico Ministero (Procura Generale) che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha comunque esaminato e deciso sul merito.

Massime di principio

  • La procedura di verifica della pericolosità sociale prevista dall'art.14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011 si applica solo quando la detenzione per espiazione della pena sia stata ininterrotta per almeno due anni; periodi di detenzione interrotti non fanno scattare automaticamente tale verifica.
  • La semplice decorrenza di oltre due anni dall'emissione della misura di prevenzione o dalla sospensione non obbliga di per sé alla riattivazione della procedura di verifica se la detenzione non è stata continuativa.
  • La distinzione normativa tra soggetti detenuti ininterrottamente per lungo periodo e soggetti la cui detenzione è stata interrotta è giustificata dalla diversa incidenza che l'espiazione continua della pena può avere sulla pericolosità sociale e sulla funzione rieducativa della pena (art.27 Cost.), per cui le questioni di incostituzionalità che mirino ad equiparare le due situazioni sono difficilmente fondate.
  • In casi di contestazione per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (art.75 d.lgs.159/2011) è fondamentale la verifica fattuale del rispetto dell'obbligo di soggiorno: la notifica del residuo periodo e la successiva presenza fuori luogo costituiscono elementi decisivi per la condanna.
  • Se si ritiene che la detenzione sia stata considerata erroneamente 'ininterrotta' ai fini dell'applicazione dell'art.14, è necessario documentare inequivocabilmente la continuità della detenzione o, al contrario, le interruzioni (ad esempio fughe, periodi di libertà) per fondare una diversa interpretazione applicativa.

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