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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 15623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo la violazione degli artt. 37 e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Contestava l'imputazione a suo carico della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile effettuata dalle figlie, dopo che il terreno era stato loro donato dai genitori. Secondo la ricorrente, non poteva presumersi l'elusione fiscale sulla base della mera vicinanza temporale tra donazione e vendita e del fatto che le trattative fossero state condotte dai genitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il quesito di diritto formulato dalla ricorrente non era idoneo a individuare con chiarezza l'errore di diritto commesso dal giudice di merito né la regola giuridica da applicare. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa all'imputazione della plusvalenza e all'applicazione delle disposizioni antielusive. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 81, comma 1, lett. b), del T.U.I.R.

    plusvalenza per cessione di terreno edificabile

    La disposizione costituisce la base impositiva per la tassazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di un terreno edificabile.

  • Art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    Le circostanze del caso concreto costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti

    Il giudice di merito ha ritenuto possibile imputare il reddito al soggetto che, pur non risultando formalmente titolare dell'operazione, ne avrebbe sostanzialmente curato la realizzazione, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è stata invocata nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione dell'elusione fiscale, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale, dichiarando il motivo inammissibile per l'inidoneità del quesito di diritto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione

    Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, il quesito deve indicare in modo chiaro l'errore di diritto attribuito alla sentenza impugnata e la regola giuridica che si chiede alla Corte di applicare. Un quesito generico o meramente interrogativo comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la contestazione di una violazione di legge deve indicare chiaramente quale norma sia stata interpretata o applicata erroneamente, quale sia l'errore del giudice di merito e quale regola giuridica debba essere applicata al caso.
  • Un quesito di diritto generico, astratto o limitato a chiedere se una norma possa trovare applicazione, senza confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza, può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
  • In presenza di donazione di un bene seguita a breve distanza dalla vendita, e quando il donante conduce direttamente le trattative, l'amministrazione finanziaria può tentare di dimostrare che il donante sia il sostanziale titolare dell'operazione mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La mera sequenza temporale tra donazione e vendita non determina automaticamente l'elusione o l'imputazione della plusvalenza: occorre una valutazione complessiva degli elementi probatori e una motivazione adeguata.
  • La parte soccombente in cassazione, anche quando il ricorso non viene esaminato nel merito perché inammissibile, è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.

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