Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31295/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2014, emesso in relazione a un decreto ingiuntivo. In primo luogo deduceva che l'Agenzia delle Entrate avrebbe mutato, solo nel corso del giudizio, il presupposto e i criteri di quantificazione della pretesa tributaria, con violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sullo Statuto del contribuente e del diritto di difesa. In secondo luogo denunciava la carenza assoluta di motivazione dell'avviso, sostenendo che l'atto non consentisse di comprendere adeguatamente la pretesa impositiva. La controversia riguardava, in sostanza, la debenza dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo e la correttezza della motivazione dell'avviso, anche con riferimento all'eventuale enunciazione della cessione del credito richiamata nel ricorso monitorio e nel provvedimento giudiziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che l'avviso indicava chiaramente il presupposto di fatto e di diritto della pretesa, cioè l'omesso pagamento dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo, e che non vi era stato alcun mutamento in corso di causa della base della pretesa tributaria da parte dell'Ufficio. Ha inoltre ribadito che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, dovuta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario autonomamente considerato, e che i decreti ingiuntivi rientrano tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato come norma che prevede la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 41 d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma la legittimità della pretesa impositiva sul decreto ingiuntivo.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla motivazione e sulla pretesa tributaria.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È invocato come parametro di sufficienza motivazionale dell'avviso; la Corte ritiene la motivazione congrua.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    È invocato a sostegno della censura di motivazione e di mutamento della pretesa; la Corte respinge la doglianza.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente per dedurre lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'imposta di registro ha natura di imposta d'atto: ciascun provvedimento dell'autorità giudiziaria è autonomamente soggetto a imposizione, senza che rilevi il fatto che si riferisca alle stesse parti o allo stesso rapporto sostanziale.
  • L'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica in modo comprensibile il presupposto di fatto e la norma posta a base della pretesa, consentendo al contribuente di individuare l'atto tassato e la ragione dell'imposizione.
  • Non integra illegittimo mutamento della pretesa tributaria la precisazione difensiva dell'Ufficio che, sin dall'origine, abbia contestato il medesimo debito d'imposta, anche se nel corso del giudizio vengano richiamati ulteriori argomenti a sostegno della stessa pretesa.
  • Il decreto ingiuntivo rientra tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione, e la relativa imposta è dovuta dal soggetto che abbia chiesto e ottenuto il provvedimento.
  • Per censurare utilmente un avviso di liquidazione occorre dimostrare non solo la formula difettosità della motivazione, ma anche l'effettiva inidoneità dell'atto a rendere percepibile la pretesa fiscale e il suo fondamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.