Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva emesso una polizza fideiussoria nell'interesse di una società in nome collettivo, a garanzia della presentazione di una domanda di agevolazioni pubbliche. A seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale, la compagnia aveva pagato al beneficiario della garanzia e poi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di alcune ex socie della società. Le destinatarie del decreto avevano proposto opposizione deducendo incompetenza territoriale, prescrizione del credito e difetto di titolarità passiva, ma l'opposizione era stata respinta. In appello avevano insistito soprattutto sul fatto che la società era stata trasferita/modificata, che esse non erano più socie al momento dell'insorgenza del debito, che l'interruzione della prescrizione non potesse operare nei loro confronti e che l'art. 2290 c.c. fosse stato mal applicato, oltre a sostenere che la garanzia avesse natura di contratto autonomo e che quindi non potessero applicarsi le regole sulla solidarietà e sull'interruzione della prescrizione richiamate dal giudice di merito. In cassazione hanno dedotto violazione di varie norme civilistiche e processuali, ma la Corte ha rilevato che i motivi erano generici, nuovi e comunque fondati su deduzioni fattuali non adeguatamente documentate e specificate, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché nuovo, non essendo stata dimostrata la previa devoluzione della questione al giudice di appello; ha inoltre osservato che la censura sul contratto autonomo di garanzia era inconferente rispetto alla reale ratio della decisione di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sempre per difetto di specificità, perché le ricorrenti si limitavano ad affermazioni generiche sulla trasformazione/estinzione della società e sul mutamento della compagine, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione dei documenti richiamati ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché la censura richiedeva una rivalutazione dei fatti e degli effetti del nuovo assetto societario, preclusa al giudice di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico delle ricorrenti in favore della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato per la responsabilità del socio uscente; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione, ma rileva che la censura è generica e non autosufficiente
invocato dalle ricorrenti per contestare la solidarietà passiva; la censura è dichiarata inammissibile
citato nel ricorso come norma asseritamente violata; non vi è una specifica elaborazione della Corte
citato nel secondo motivo in relazione alla vicenda societaria; la Corte rileva genericità della doglianza
richiamato per sostenere l'irrilevanza dell'interruzione della prescrizione verso soggetti che non sarebbero più soci; la Corte dichiara la censura inammissibile
richiamato per sostenere l'autonomia del negozio di garanzia; censura inammissibile
richiamato per affermare l'autonomia contrattuale della garanzia; censura inammissibile
invocato nel secondo motivo sull'interpretazione della clausola di polizza; non esaminato nel merito
invocato nel secondo motivo; la Corte non affronta il merito per difetto di specificità
richiamato nel primo motivo per sostenere l'inapplicabilità della disciplina fideiussoria; censura inammissibile
invocato in tema di interruzione della prescrizione; la doglianza è dichiarata inammissibile
invocato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione; censura inammissibile
usato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente i documenti su cui fonda la censura, trascrivendoli o riassumendoli e precisandone collocazione e produzione, altrimenti il motivo è inammissibile
richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazioni di legge in modo generico, senza indicare con precisione quali affermazioni della sentenza impugnata si pongano in contrasto con le norme invocate e con la relativa interpretazione.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la novità della censura comporta inammissibilità.
- Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendo o riassumendo il contenuto rilevante e precisando dove il documento sia stato prodotto e come sia rinvenibile nel fascicolo.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione dei fatti o degli effetti giuridici di un complesso assetto societario, poiché il sindacato di legittimità non include il riesame del merito.
- La deduzione dell'autonomia della garanzia rispetto all'obbligazione principale, ove non correlata alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, non è idonea a scalfire la decisione se la motivazione di merito si fonda su una diversa base argomentativa.
- rami
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