Cassazione Penale, Ordinanza n. 07613/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto il permesso premio al magistrato di sorveglianza, ma la domanda era stata respinta; il tribunale di sorveglianza aveva poi rigettato il reclamo. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione dell'art. 30-ter ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato era contraddittorio perché, pur riconoscendo una revisione critica degli agiti e una regolare condotta intramuraria, negava comunque il beneficio. A suo dire egli aveva tenuto condotta carceraria corretta, non era più socialmente pericoloso grazie alla scelta di collaborare, aveva continuato a fornire un apporto collaborativo nonostante la revoca del programma di protezione e il permesso gli avrebbe consentito di coltivare interessi affettivi. Contestava inoltre l'assunto secondo cui il permesso presupporrebbe il compimento pieno della revisione critica, sostenendo che sarebbe sufficiente un avvio significativo del percorso. Infine osservava che la ragione del diniego, ossia la necessità di prolungare l'osservazione intramuraria per consolidare la revisione critica, non avrebbe tenuto conto di elementi contrari, compreso il parere positivo del Procuratore generale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza, richiamando la giurisprudenza secondo cui, per il collaboratore di giustizia che chieda un permesso premio, il ravvedimento non coincide con il pieno conseguimento del fine rieducativo, ma richiede la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale. Tale requisito non può presumersi dalla sola collaborazione o dall'assenza di collegamenti con l'organizzazione criminale, ma necessita di ulteriori elementi positivi. La Corte ha inoltre ribadito il criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari, specie in presenza di reati gravi e di una significativa distanza dal fine pena, valorizzando la prudenza degli organi di sorveglianza nel richiedere un ulteriore periodo di osservazione e ulteriori esperimenti premiali. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il permesso premio è subordinato, per il collaboratore di giustizia, alla verifica del ravvedimento nei termini elaborati dalla giurisprudenza: non basta la collaborazione, ma occorre un definitivo distacco dal contesto criminale e una positiva dimostrazione del percorso rieducativo.
art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in l. 15 marzo 1991, n. 82
Per il collaboratore di giustizia il requisito del ravvedimento va inteso come maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale, da accertare in concreto e con gradualità nell'accesso ai benefici.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusiva del ricorrente nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel valutare la concessione del permesso premio al collaboratore di giustizia, il ravvedimento non coincide con la completa realizzazione del percorso rieducativo, ma richiede la prova di un distacco stabile e irreversibile dall'ambiente criminale di provenienza.
- La sola collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata non bastano, da sole, a dimostrare il ravvedimento: sono necessari ulteriori elementi positivi desumibili dalla condotta complessiva del detenuto.
- I benefici penitenziari seguono un criterio di progressività e gradualità; anche in presenza di elementi favorevoli, il giudice di sorveglianza può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e ulteriori prove premiali.
- La valutazione sulla concessione del beneficio deve essere rapportata alla natura del beneficio richiesto e alla gravità dei reati commessi, potendo la prudenza valutativa prevalere quando vi sia ancora distanza dal fine pena.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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