Cassazione Civile, Ordinanza n. 12847/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane aveva applicato un dazio supplementare del 25% su una barca da diporto di provenienza statunitense, chiedendo il pagamento di euro 70.149,99. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di poter dimostrare, con elementi documentali e fattuali alternativi al DAU, che l'imbarcazione era già stata esportata dagli Stati Uniti prima della data di applicazione del dazio supplementare prevista dal regolamento UE n. 724/2018, come modificato dal regolamento UE n. 886/2018. In particolare, invocava il contratto preliminare di acquisto, il versamento di un acconto, la presenza del bene in Italia in data anteriore al 20 giugno 2018 e la cancellazione dai registri navali statunitensi. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente la prova dell'esportazione di fatto; la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva invece riformato la decisione, reputando non idonei quei documenti a provare l'esportazione in assenza della bolletta doganale. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione del regolamento di esecuzione UE n. 886/2018, sostenendo che la norma consentisse di provare l'esportazione anche con circostanze di fatto e che la CTR avesse erroneamente imposto un formalismo non previsto dalla disciplina unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel quadro del regolamento UE n. 724/2018 come modificato, l'esenzione dal dazio supplementare può derivare sia dalla previa importazione assistita da licenza, sia dalla prova che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione sia avvenuta prima della data di applicazione del dazio; tuttavia tale prova deve essere certa e incontrovertibile. Richiamando la propria giurisprudenza in materia doganale ed esportazioni, la Corte ha ribadito che la dimostrazione non può fondarsi su documenti di origine privata, come contratti preliminari, pagamenti o elementi meramente indiziari, ma richiede documentazione doganale o attestazioni di pubbliche amministrazioni estere o comunque mezzi idonei a provare in modo rigoroso l'uscita dal territorio doganale. Ha quindi confermato la valutazione della CTR secondo cui i documenti prodotti dal contribuente non erano sufficienti a provare l'esportazione prima della data rilevante e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo dovuto ex lege.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2018
L'esclusione del dazio supplementare opera per i prodotti per i quali sia stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore, una licenza d'importazione con esenzione o riduzione del dazio, oppure per quelli per i quali l'importatore dimostri che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2018
Il considerando chiarisce che il regolamento previgente prevede due alternative per non applicare il dazio supplementare: la licenza d'importazione antecedente oppure la prova dell'avvenuta esportazione prima della data di applicazione del dazio.
art. 346 d.P.R. n. 43 del 1973
La prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale può essere fornita, agli effetti doganali, anche mediante attestazioni o certificazioni rilasciate da dogane o pubbliche amministrazioni estere, ovvero mediante idonei documenti di trasporto internazionale.
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
La destinazione dei beni all'esportazione deve risultare da documento doganale o da altri mezzi di prova idonei previsti dalla disciplina doganale; in mancanza, occorre una prova certa e incontrovertibile dell'uscita dal territorio doganale.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
Nelle esportazioni indirette la prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione deve essere fornita con gli adempimenti e i documenti doganali previsti dalla normativa e dalla prassi amministrativa.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia doganale, quando la disciplina consente di evitare un dazio supplementare se l'esportazione è avvenuta prima di una certa data, la prova del fatto esonerativo deve essere rigorosa, certa e incontrovertibile.
- La prova dell'esportazione non può essere validamente sostituita da meri documenti di origine privata o da elementi indiziari se manca la documentazione doganale o un'attestazione proveniente da pubbliche autorità competenti.
- Il regolamento unionale può prevedere, accanto a requisiti formali riferiti all'importazione, una distinta prova sostanziale dell'avvenuta esportazione; ma tale prova resta soggetta alle regole probatorie proprie della materia doganale.
- La cancellazione di un bene dai registri esteri, il pagamento di un acconto o la stipula di un preliminare non bastano, da soli, a dimostrare l'esportazione ai fini dell'esenzione da dazio, se non sono accompagnati da riscontri ufficiali idonei.
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto del giudice di merito che abbia valutato come non probanti i documenti offerti, quando tale valutazione sia coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile.
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