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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09502/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto per la costruzione di un edificio. L'impresa appaltatrice originaria e il suo amministratore hanno agito per ottenere il pagamento del corrispettivo residuo, sostenendo che la nuova società si fosse sostituita nel rapporto d'appalto in corso di esecuzione oppure, in via alternativa, che uno dei soggetti coinvolti avesse indebitamente percepito somme dopo il subentro. I convenuti hanno negato l'esistenza di un valido subentro contrattuale e hanno affermato di avere già pagato quanto dovuto. In primo e secondo grado le domande sono state rigettate, ritenendosi, tra l'altro, che la cessione del contratto non fosse provata per mancanza di consenso del contraente ceduto e che il credito fosse indeterminato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla legittimazione attiva, sostenendo che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione del socio senza che fosse stato devoluto e nonostante la mancata impugnazione incidentale; 2) violazione delle norme sulla cessione del contratto e del credito, contestando l'esclusione della validità del subentro e sostenendo in alternativa che vi fosse un nuovo contratto o una cessione del credito; 3) violazione delle norme processuali sul regime della decisione dopo la rimessione della causa, censurando la decisione nel merito senza ulteriore fase istruttoria; 4) violazione delle norme sulla transazione e sulla responsabilità dell'amministratore/socio, per il mancato accoglimento della domanda alternativa contro l'altro convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cessionaria del credito, ritenendo che la scrittura di cessione facesse riferimento a un diverso giudizio di appello e non consentisse di identificare con certezza la causa oggetto dell'impugnazione; ha invece rigettato il ricorso proposto dal socio, ritenendo infondati o non scrutinabili i motivi per difetto di legittimazione. In particolare, ha affermato che il difetto di legittimazione attiva e la titolarità del rapporto sono rilevabili d'ufficio se desumibili dagli atti e non coperti da giudicato interno; ha escluso che il socio, terzo rispetto alla pretesa della società, potesse dolersi della mancata prova della cessione del contratto o della domanda contro l'altro convenuto; ha confermato che, una volta rimessa la causa in decisione anche per una questione pregiudiziale di rito, il giudice è investito dell'intera causa e le parti devono precisare le conclusioni sull'intero oggetto del contendere. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte lo richiama in tema di legittimazione ad agire, precisando che la sua verifica può essere compiuta d'ufficio se emerge dagli atti.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato per escludere la formazione di un giudicato interno sulla questione della legittimazione attiva.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per contestare l'impostazione del gravame, ma la censura non viene accolta.

  • art. 1406 c.c.

    È richiamato in relazione alla cessione del contratto; la Corte ribadisce che essa richiede il consenso del contraente ceduto.

  • art. 1260 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte evidenzia che il caso concreto riguardava la pretesa successione nel contratto, non una mera cessione del credito utilmente opponibile ai terzi.

  • art. 187 c.p.c.

    La rimessione della causa per questione pregiudiziale non impedisce la decisione sull'intera causa.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erroneità della decisione nel merito dopo il rigetto della questione pregiudiziale di rito.

  • art. 184 c.p.c.

    È evocato per censurare la mancata fase istruttoria, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 189, secondo comma, c.p.c.

    Una volta rimessa la causa in decisione, il giudice è investito della decisione dell'intera controversia, anche se il rinvio era avvenuto per una sola questione preliminare o pregiudiziale.

  • art. 81 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il socio non era legittimato a far valere doglianze spettanti solo alla società titolare del rapporto.

  • art. 1965 c.c.

    È richiamato nel quarto motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2393 c.c.

    È richiamato nel quarto motivo, ma la Corte osserva che il socio non aveva titolo per proporre l'azione prospettata nei confronti dell'altro convenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire e la titolarità del rapporto sostanziale hanno natura di questioni rilevabili d'ufficio, purché risultino dagli atti e non sia coperto da giudicato interno; la loro mancata contestazione da parte della controparte non impedisce al giudice di esaminarle.
  • Quando la domanda è costruita sulla pretesa successione in un contratto d'appalto, occorre distinguere tra cessione del contratto e cessione del credito: la prima richiede il consenso del contraente ceduto, mentre la seconda presuppone un titolo diverso e non può essere confusa con la prospettata sostituzione nel rapporto.
  • Il socio o soggetto estraneo alla titolarità del rapporto controverso non può dolersi in cassazione di questioni che spettano esclusivamente alla parte sostanzialmente titolare del credito o del rapporto stesso.
  • Se la causa viene rimessa in decisione anche solo per la definizione di una questione pregiudiziale o preliminare, il giudice è investito dell'intera controversia e le parti devono precisare le conclusioni sull'intero oggetto del contendere; la decisione nel merito non è viziata per il solo fatto che il rinvio iniziale riguardasse una sola questione.
  • Le prove orali o la consulenza tecnica non possono essere ammesse se i capitoli di prova sono generici, non pertinenti ai fatti decisivi o meramente esplorativi; la prova documentale unilaterale, come la fatturazione fiscale, non basta da sola a dimostrare il credito contestato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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