Cassazione Civile, Ordinanza n. 11126/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un ente regionale di credito e un dipendente. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nella categoria di funzionario di 6° livello a decorrere dal 1° settembre 2010, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive dal 1° giugno 2010. La decisione di merito era fondata, da un lato, sull'idea che, nella disciplina del rapporto, il regolamento del personale dell'ente dovesse prevalere sul contratto collettivo per la regola di specialità; dall'altro, sull'accertamento che il lavoratore avesse svolto in concreto mansioni superiori di funzionario amministrativo di 6° livello. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. e del CCNL Aziende di Credito, per avere la Corte territoriale attribuito prevalenza al regolamento del personale anziché integrare e coordinare quest'ultimo con le declaratorie del contratto collettivo; (2) violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. e del CCNL, per non avere effettuato il corretto raffronto tra le mansioni concretamente svolte e quelle previste dalle diverse declaratorie contrattuali, secondo il procedimento di inquadramento del lavoratore; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato in modo decisivo la trasmissione diretta al direttore generale dell'analisi finanziaria dei bilanci, trascurando che le attività del lavoratore erano comunque sottoposte al controllo di altro capo servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il rilievo sulla errata prevalenza attribuita al regolamento del personale rispetto alla contrattazione collettiva, sia quello sul mancato rispetto del procedimento trifasico per la verifica dell'inquadramento. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché riesamini il materiale istruttorio applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro per la verifica delle mansioni superiori e dell'inquadramento del lavoratore subordinato; la Corte ribadisce la necessità di accertare le mansioni effettivamente svolte e confrontarle con le declaratorie contrattuali applicabili.
Richiamato in tema di interpretazione del rapporto tra regolamento del personale e contratto collettivo, da effettuarsi secondo i criteri interpretativi contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come norma processuale del vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.
art. 2103 c.c. e CCNL Aziende di Credito
Usati come base del controllo sull'esatto inquadramento professionale e sulla corrispondenza tra mansioni svolte e qualifica rivendicata.
Massime di principio
- I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, pur se adottati in forma unilaterale, hanno natura sostanzialmente contrattuale quando risultano espressione della contrattazione collettiva; ne consegue che la disciplina collettiva successiva può modificare quella regolamentare, anche in senso peggiorativo, e la regola di specialità non comporta automaticamente la prevalenza del regolamento sulla fonte pattizia.
- Nel giudizio sull'inquadramento del lavoratore subordinato deve essere seguito il procedimento trifasico: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie e qualifiche previste dal contratto collettivo applicabile, quindi raffronto tra attività svolte e norme collettive per stabilire la corretta qualifica.
- Il riconoscimento di mansioni superiori non può fondarsi su una valutazione atomistica di singoli compiti o di profili accessori, ma richiede un confronto complessivo tra le attività effettive e la declaratoria contrattuale pertinente.
- Se il giudice di merito omette il corretto raffronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali, o applica erroneamente i criteri di coordinamento tra regolamento aziendale e contratto collettivo, la decisione sull'inquadramento è censurabile per violazione di legge.
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