Cassazione Penale, Sentenza n. 29752/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile in appello del delitto di evasione per essersi allontanato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione di merito, aveva preventivamente avvisato l'autorità di controllo della propria intenzione di farsi arrestare per andare in carcere e aveva indicato il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione al Commissariato; tuttavia era stato rintracciato e arrestato a circa un chilometro da casa, lungo quel percorso. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'inoffensività della condotta ex art. 49, comma 2, c.p., perché non vi sarebbe stata alcuna reale interruzione del controllo da parte della polizia giudiziaria: l'avviso preventivo, il percorso comunicato e la mancata resistenza all'arresto avrebbero reso la condotta assolutamente inidonea a ledere il bene giuridico tutelato. Ha inoltre prospettato, quantomeno, l'insussistenza del dolo di evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il delitto di evasione dagli arresti domiciliari sia un reato di condotta, a dolo generico, che tutela non solo l'autorità delle decisioni giudiziarie ma anche l'effettivo presidio delle esigenze cautelari. Nel caso concreto, l'allontanamento volontario dall'abitazione aveva creato una situazione di controllo non immediato e non priva di aleatorietà, poiché la polizia giudiziaria non poteva sapere ex ante se l'imputato avrebbe davvero seguito il percorso comunicato; inoltre l'imputato era stato trovato a distanza significativa dal luogo di detenzione. La Corte ha quindi escluso l'inoffensività e ha giudicato infondata anche la censura sul dolo, ribadendo che è sufficiente la consapevolezza della misura cautelare valida ed efficace e la volontà di allontanarsene. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari tutela l'autorità delle decisioni giudiziarie e l'effettiva salvaguardia delle esigenze cautelari; integra il reato il volontario allontanamento dal luogo di custodia domiciliare con coscienza e volontà della condotta.
L'inoffensività o inidoneità assoluta della condotta è esclusa quando l'allontanamento dal luogo di restrizione crea una concreta sottrazione al controllo immediato dell'autorità incaricata della vigilanza.
L'applicazione della particolare tenuità del fatto è stata esclusa in concreto per la presenza di precedenti condanne per evasione, indice di abitualità della condotta.
In caso di rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
È richiamata solo per la sintesi del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari non conta soltanto la formale trasgressione del divieto, ma anche la concreta compromissione della possibilità di controllo immediato da parte dell'autorità di vigilanza.
- La comunicazione preventiva dell'intenzione di allontanarsi non esclude automaticamente il reato: occorre verificare se, nel caso concreto, l'autorità abbia conservato un controllo effettivo e non aleatorio sulla persona sottoposta a misura.
- L'inoffensività ex art. 49, comma 2, c.p. è configurabile solo quando la condotta sia assolutamente incapace di incidere sul bene protetto; se l'allontanamento sottrae, anche solo per un tempo circoscritto, la persona al controllo immediato, la punibilità permane.
- Il delitto di evasione è reato a dolo generico: è sufficiente la consapevolezza dell'esistenza di un valido provvedimento custodiale e la volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura; i motivi personali dell'allontanamento sono di regola irrilevanti.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'offesa, pur modesta, si inserisce in una condotta abituale o recidivante, come dimostrato da precedenti specifici per evasione.
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