Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis c.d.s., contestato per fatti avvenuti a Modena il 18/11/2015. Il ricorrente deduce nullità dell'accertamento strumentale (etilometro), mancanza di prova del corretto e tempestivo avvertimento a farsi assistere da difensore di fiducia prima dell'accertamento, violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. e carenza di motivazione sulla dedotta inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento; in via subordinata chiede annullamento per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per intervenuta prescrizione (si è maturato il termine massimo di cinque anni dalla consumazione). Per tale causa estintiva ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ha disposto inoltre la trasmissione della sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224 c.d.s. La Corte ha osservato che, avendo già operato la causa estintiva, le questioni di nullità processuali sollevate risultano irrilevanti e non si procede ad una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non potendosi constatare l'evidente insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c) e comma 2-bis
Norma sostanziale contestata per guida in stato di ebbrezza; la Corte conferma che il procedimento relativo a tale fattispecie è estinto per prescrizione maturata.
Riferita dalle parti come norma procedurale violata; la Corte osserva che eventuali violazioni processuali non incidono quando è già intervenuta la causa estintiva del reato.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione alla sintesi del ricorso; la norma disciplina il contenuto dell'atto di impugnazione e la Corte rileva che l'impugnazione non presenta vizi tali da precludere la rilevazione d'ufficio della prescrizione.
Richiamato per escludere una pronuncia di assoluzione di merito: la Corte afferma che non ricorrono i presupposti per l'assoluzione perché non è evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
Norma richiamata per l'obbligo di comunicazione della sentenza al Prefetto in materia di documenti di guida; la Corte dispone l'invio della sentenza al Prefetto di Modena.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese, Rv. 220511)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che, ove ricorra una causa estintiva del reato, le nullità processuali perdono rilevanza e non è necessario rinviare la questione al giudice di merito.
Massime di principio
- Se in Cassazione risulta che il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e senza esaminare nel merito le nullità processuali sollevate.
- La presenza di una causa estintiva (prescrizione) rende ininfluenti eventuali nullità dell'accertamento o violazioni procedurali, rispetto alla decisione di estinzione del reato.
- L'intervenuta prescrizione comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in conseguenza della condanna (es. revoca della patente).
- Una decisione di annullamento per prescrizione non equivale a un'assoluzione di merito: per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. occorre che sia evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
- Quando la vicenda riguarda titoli di guida, la Corte dispone la comunicazione della sentenza al Prefetto per gli adempimenti amministrativi previsti dal codice della strada.
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